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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 33330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

D.D. ha impugnato una sanzione di Euro 30.000,00 contestatagli quale coobbligato solidale con l'importatrice, per l'errata indicazione del valore della merce importata e la conseguente sottofatturazione. Ha dedotto la violazione del contraddittorio, l'insussistenza della propria responsabilità solidale, avendo operato in rappresentanza diretta, l'assenza di uno specifico contributo alla dichiarazione irregolare e l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa. Ha inoltre contestato la sproporzione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che il rappresentante diretto non risponde automaticamente delle inesattezze contenute nella dichiarazione doganale per il solo fatto di averla sottoscritta o presentata. La sua responsabilità può essere affermata soltanto se l'Amministrazione dimostra un suo autonomo e consapevole contributo alla dichiarazione irregolare, oppure che egli conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere l'erroneità dei dati, alla luce della diligenza professionale qualificata. Poiché l'Ufficio non aveva contestato a D.D. uno specifico contributo materiale o la conoscenza, effettiva o colposa, degli errori, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, annullando l'atto sanzionatorio. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, artt. 5, 201, 202 e 203

    Quando una dichiarazione in dogana ... è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori.

    La responsabilità del rappresentante diretto non deriva automaticamente dalla presentazione della dichiarazione, ma richiede la prova che abbia fornito i dati errati, contribuito autonomamente all'irregolarità oppure conosciuto o dovuto ragionevolmente conoscere la loro erroneità.

  • Legge n. 213/2000, art. 2, comma 6

    In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali ... rispondono solidalmente del pagamento del tributo se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

    La solidarietà dello spedizioniere è subordinata alla conoscenza effettiva o alla ragionevole conoscibilità dell'errore, valutata secondo la diligenza professionale qualificata.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 11

    Chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi si presume autore della violazione.

    La presunzione collegata alla sottoscrizione o al compimento dell'atto non consente, da sola, di superare la disciplina speciale della rappresentanza diretta in materia doganale né di affermare automaticamente la responsabilità dello spedizioniere; occorre comunque individuare l'elemento soggettivo e il contributo concreto alla violazione.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 303

    La sanzione per la dichiarazione doganale inesatta deve essere applicata al soggetto cui la violazione è concretamente imputabile; il rappresentante diretto non può esserne gravato senza una specifica contestazione della sua condotta e della sua colpa.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 40, comma 3

    La consegna del verbale allo spedizioniere nella sua qualità di rappresentante dell'importatore non equivale necessariamente a una contestazione personale della sua responsabilità. Se l'Amministrazione intende imputargli una violazione autonoma, deve notificargli personalmente gli atti e indicare lo specifico profilo di responsabilità.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 2 e 7

    Le sanzioni amministrative tributarie richiedono l'imputabilità soggettiva della violazione e devono rispettare criteri di adeguatezza e proporzionalità; nel caso concreto, l'esame della proporzionalità è rimasto assorbito dall'esclusione della responsabilità del rappresentante.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere doganale che opera in rappresentanza diretta agisce in nome e per conto dell'importatore; di regola, la dichiarazione e le relative inesattezze sono imputate al rappresentato, non al rappresentante.
  • La mera sottoscrizione o presentazione della dichiarazione doganale non basta a rendere lo spedizioniere responsabile in solido del tributo o della sanzione.
  • Per coinvolgere il rappresentante diretto, l'Amministrazione deve provare un suo autonomo contributo alla violazione oppure che egli conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere l'erroneità dei dati, considerando la diligenza professionale richiesta.
  • La responsabilità del rappresentante deve essere oggetto di una contestazione specifica e personale, con l'indicazione della condotta concreta e dell'elemento soggettivo; la semplice notifica del verbale ricevuta in qualità di rappresentante dell'importatore non è sufficiente.
  • La verifica della responsabilità deve distinguere tra controllo formale dei documenti, normalmente rientrante nell'attività dello spedizioniere, e partecipazione consapevole o colposamente negligente alla falsificazione o all'errata indicazione dei dati.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare il contenuto dell'incarico, i dati e i documenti ricevuti dall'importatore, i controlli svolti e l'assenza di elementi evidenti che rendessero riconoscibile l'errore.

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