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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8844 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati rideterminati il reddito d'impresa, l'IRAP, l'IVA e le sanzioni. In particolare, deducevano il difetto di motivazione dell'accertamento fondato per relationem su un processo verbale redatto nei confronti della società N. S.r.l.; l'erronea applicazione di una percentuale media di ricarico alle vendite di autovetture; l'indetraibilità dell'IVA relativa ad acquisti ritenuti collegati a una frode; l'illegittimità del recupero dei ricavi derivante da vendite sottocosto; l'indeducibilità di costi per materiali e ricondizionamento; nonché l'indeducibilità delle provvigioni corrisposte al socio R.P. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato preliminarmente un vizio processuale: nel giudizio di appello non erano stati coinvolti tutti i soci, benché la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci costituiscano una controversia inscindibile.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i sei motivi di merito, ritenendoli assorbiti. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento e ha dichiarato nullo il solo giudizio di appello, perché celebrato senza l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i soci litisconsorti necessari. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza degli accertamenti fiscali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    imputazione automatica dei redditi delle società di persone ai soci

    L'unitarietà dell'accertamento della società di persone comporta che la rettifica del reddito sociale e la sua imputazione ai soci siano esaminate congiuntamente, salvo questioni esclusivamente personali del singolo socio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    integrazione del contraddittorio

    Quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente una società di persone e tutti i soci, la partecipazione di ciascun litisconsorte necessario è indispensabile.

  • Codice di procedura civile, art. 331

    integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    Nel giudizio di impugnazione il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari, anche se alcuni non hanno impugnato la decisione precedente.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 14815 del 4 giugno 2008

    Ha consolidato il principio secondo cui le controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla sua imputazione ai soci sono inscindibili e richiedono la partecipazione di società e soci nello stesso processo.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    obbligo di motivazione degli atti tributari

    Il contribuente deve poter conoscere le ragioni dell'accertamento; la motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è conoscibile o è stato portato nella disponibilità del contribuente secondo legge.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39 e 42

    Disciplinano i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e i requisiti formali e motivazionali dell'avviso di accertamento.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 54, 55 e 56

    Riguardano, rispettivamente, il momento di effettuazione delle operazioni IVA, la detrazione dell'imposta e i poteri e requisiti dell'accertamento IVA.

  • T.U.I.R., art. 75, comma 5, oggi art. 109, comma 5

    i componenti negativi sono deducibili se riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito

    La deducibilità dei costi richiede il requisito dell'inerenza, cioè un collegamento effettivo con l'attività d'impresa; la Corte non ha però deciso nel merito se i costi contestati fossero inerenti.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e il reddito imputato ai soci, società e tutti i soci devono partecipare al processo in ogni grado, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
  • Se il contraddittorio non è integro in appello, la sentenza può essere dichiarata nulla e il giudizio di secondo grado deve essere rinnovato, senza che la Corte debba esaminare le contestazioni di merito.
  • L'acquiescenza o la mancata impugnazione da parte di uno dei soci non elimina, di regola, la necessità di coinvolgerlo nel giudizio relativo all'accertamento unitario.
  • La cassazione per un vizio processuale non implica necessariamente che il contribuente abbia vinto nel merito: in questo caso l'accertamento fiscale resta da valutare nuovamente dal giudice di rinvio.
  • La motivazione per relationem di un atto tributario può essere valida quando il documento richiamato è stato effettivamente reso conoscibile al contribuente; la mera mancata allegazione non determina automaticamente la nullità.
  • Per contestare accertamenti basati su percentuali di ricarico, vendite sottocosto o presunti costi non inerenti, occorre dimostrare concretamente l'inattendibilità della presunzione e documentare il collegamento dei costi con l'attività d'impresa.

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