Sentenza del 04/05/2016 n. 8844 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati rideterminati il reddito d'impresa, l'IRAP, l'IVA e le sanzioni. In particolare, deducevano il difetto di motivazione dell'accertamento fondato per relationem su un processo verbale redatto nei confronti della società N. S.r.l.; l'erronea applicazione di una percentuale media di ricarico alle vendite di autovetture; l'indetraibilità dell'IVA relativa ad acquisti ritenuti collegati a una frode; l'illegittimità del recupero dei ricavi derivante da vendite sottocosto; l'indeducibilità di costi per materiali e ricondizionamento; nonché l'indeducibilità delle provvigioni corrisposte al socio R.P. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato preliminarmente un vizio processuale: nel giudizio di appello non erano stati coinvolti tutti i soci, benché la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci costituiscano una controversia inscindibile.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i sei motivi di merito, ritenendoli assorbiti. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento e ha dichiarato nullo il solo giudizio di appello, perché celebrato senza l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i soci litisconsorti necessari. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza degli accertamenti fiscali.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
imputazione automatica dei redditi delle società di persone ai soci
L'unitarietà dell'accertamento della società di persone comporta che la rettifica del reddito sociale e la sua imputazione ai soci siano esaminate congiuntamente, salvo questioni esclusivamente personali del singolo socio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
integrazione del contraddittorio
Quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente una società di persone e tutti i soci, la partecipazione di ciascun litisconsorte necessario è indispensabile.
Codice di procedura civile, art. 331
integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Nel giudizio di impugnazione il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari, anche se alcuni non hanno impugnato la decisione precedente.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 14815 del 4 giugno 2008
Ha consolidato il principio secondo cui le controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla sua imputazione ai soci sono inscindibili e richiedono la partecipazione di società e soci nello stesso processo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
obbligo di motivazione degli atti tributari
Il contribuente deve poter conoscere le ragioni dell'accertamento; la motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è conoscibile o è stato portato nella disponibilità del contribuente secondo legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39 e 42
Disciplinano i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e i requisiti formali e motivazionali dell'avviso di accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 54, 55 e 56
Riguardano, rispettivamente, il momento di effettuazione delle operazioni IVA, la detrazione dell'imposta e i poteri e requisiti dell'accertamento IVA.
T.U.I.R., art. 75, comma 5, oggi art. 109, comma 5
i componenti negativi sono deducibili se riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
La deducibilità dei costi richiede il requisito dell'inerenza, cioè un collegamento effettivo con l'attività d'impresa; la Corte non ha però deciso nel merito se i costi contestati fossero inerenti.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e il reddito imputato ai soci, società e tutti i soci devono partecipare al processo in ogni grado, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
- Se il contraddittorio non è integro in appello, la sentenza può essere dichiarata nulla e il giudizio di secondo grado deve essere rinnovato, senza che la Corte debba esaminare le contestazioni di merito.
- L'acquiescenza o la mancata impugnazione da parte di uno dei soci non elimina, di regola, la necessità di coinvolgerlo nel giudizio relativo all'accertamento unitario.
- La cassazione per un vizio processuale non implica necessariamente che il contribuente abbia vinto nel merito: in questo caso l'accertamento fiscale resta da valutare nuovamente dal giudice di rinvio.
- La motivazione per relationem di un atto tributario può essere valida quando il documento richiamato è stato effettivamente reso conoscibile al contribuente; la mera mancata allegazione non determina automaticamente la nullità.
- Per contestare accertamenti basati su percentuali di ricarico, vendite sottocosto o presunti costi non inerenti, occorre dimostrare concretamente l'inattendibilità della presunzione e documentare il collegamento dei costi con l'attività d'impresa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 147 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 793 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 813 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 2601 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 3880 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →