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Sentenza

Sentenza n. 4229/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 27/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. La richiesta di nomina del commissario ad acta è rimasta assorbita dall'avvenuto adempimento. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato, in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a., quale fondamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa durante il giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009

    È indicato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e, quando soddisfa la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione rende non necessarie la condanna giudiziale a provvedere e la nomina del commissario ad acta richieste dal ricorrente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra l'istanza e la notificazione del ricorso e il comportamento complessivo dell'amministrazione, il provvedimento sopravvenuto sia stato adottato entro un tempo ritenuto ragionevole; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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