Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo, assumendo di essere venuto a conoscenza solo in quel momento dei crediti erariali relativi a IVA 1998-1999, a causa della asserita nullità della notificazione della cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo valida la notificazione della cartella a mezzo raccomandata A.R. consegnata a persona qualificatasi come "cognato" del destinatario, infondata l’eccezione di prescrizione (ritenuta decennale e comunque interrotta più volte) e rituale la documentazione prodotta dall’agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi, ma dal testo dell’ordinanza emerge che la Corte ha rilevato d’ufficio un difetto originario di interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, alla luce della disciplina sopravvenuta sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e della relativa interpretazione delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per difetto di interesse ad agire, rilevando d’ufficio che l’impugnazione era stata proposta contro un estratto di ruolo. Ha applicato il principio secondo cui la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretata dalle Sezioni Unite, incide sulla decisione anche nei processi pendenti e richiede che lo specifico interesse ad agire sia dimostrato nei modi e nei tempi indicati dalla norma e dalla giurisprudenza. Considerata la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale, ha compensato le spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021
La disposizione seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella rende di per sé attuale il bisogno di tutela giurisdizionale; incide sull’interesse ad agire, che è condizione dell’azione dalla natura dinamica, e si applica anche ai processi pendenti.
art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021
come convertito dalla l. n. 215 del 2021
Ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
l. n. 215 del 2021
Ha convertito il d.l. n. 146 del 2021.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità lo specifico interesse ad agire può essere dimostrato mediante deposito di documentazione fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra uno specifico e attuale interesse ad agire, interesse che può essere inciso da sopravvenienze normative fino al momento della decisione.
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 ha natura selettiva: non ogni invalidità della notificazione della cartella consente l’azione, ma soltanto i casi tipizzati dalla norma.
- L’interesse ad agire, in questo ambito, ha natura dinamica e può essere integrato o modificato anche in corso di causa; nel merito può essere sanato tramite rimessione in termini, mentre in cassazione può essere provato con deposito documentale nei limiti processuali consentiti.
- In assenza di dimostrazione dello specifico interesse ad agire, il ricorso contro l’estratto di ruolo è inammissibile anche se vengono dedotti vizi della notifica o della prescrizione dei crediti.
- La sopravvenienza di una disciplina e della sua interpretazione giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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