Cassazione Penale, Sentenza n. 12296/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Terza Sezione (n. 30805/2024) con ricorsi ex art. 625-bis sostenendo che la Corte di cassazione avesse commesso errori di fatto e di percezione: in particolare avrebbero erroneamente ritenuto formato il giudicato sul profilo di colpa della cosiddetta tracciabilita' dei carri (mancata acquisizione del dossier di sicurezza), impedendo l'esame di censure difensive; inoltre si deducevano errori materiali e di fatto relativi alla condanna alle spese (manifesta assenza di rapporto processuale con alcune parti civili), all'ammissione del responsabile civile a proporre il rimedio straordinario e all'omesso esame di motivi decisivi (tra cui la connessione essenziale con la posizione del coimputato Favo e l'esame di norme e documenti europei rilevanti). In sintesi i ricorrenti invocavano una svista percettiva nella lettura della precedente sentenza rescindente e chiedevano la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento della sentenza di rinvio della Corte d'appello di Firenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze denotino errori di giudizio, valutativi o di interpretazione (non rimediabili con l'art. 625-bis) e non errori di fatto percettivi immediatamente evidenti. La Corte ha richiamato i criteri che distinguono errore materiale, errore di fatto percettivo e errore di giudizio, affermando che le presunte sviste sono in realta' valutazioni interpretative sul contenuto della precedente sentenza rescindente (in particolare la determinazione di quali profili siano divenuti irrevocabili). Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati alle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, nonche' in solido tra loro e con Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da Cittadinanza Attiva onlus (liquidazione da parte della Corte d'appello di Firenze). La sentenza ripercorre inoltre gli esiti processuali sostanziali gia definiti: la Corte ha confermato che la responsabilita' penale in riferimento al profilo "tracciabilita'" e la corrispondente responsabilita' civile risultano ormai definite per i soggetti indicati; alcune fattispecie (omicidio colposo) sono risultate prescritte secondo quanto gia' emerso nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario e' ammesso solo per errori materiali o errori di fatto percettivi (svista o equivoco) immediatamente evidenti e decisivi; non puo' essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
art. 624 cod. proc. pen.
art. 624, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Regola la declaratoria di irrevocabilita' nelle sentenze di annullamento parziale. La Corte puo' individuare, anche interpretando la propria precedente pronuncia rescindente, quali profili siano passati in giudicato; l'omissione formale della declaratoria non impedisce che profili non connessi essenzialmente all'annullamento siano ritenuti definitivi.
art. 589 cod. pen.
art. 589, comma 2, cod. pen.
L'esclusione dell'aggravante prevista dal comma 2 ha inciso sulla decorrenza della prescrizione per il reato di omicidio colposo in alcuni passaggi processuali; la Corte ha richiamato l'effetto di tale esclusione sulla prescrizione e sulle conseguenti statuizioni.
art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
La prima sentenza rescindente aveva annullato la statuizione sulla responsabilita' ex d.lgs. 231/2001 perche' il fatto previsto come circostanza a corredo dei reati di omicidio non sussisteva; la Cassazione ha richiamato tale esito come definitivo.
art. 82 cod. proc. pen.
art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
La norma (revoca della costituzione di parte civile per mancato deposito di conclusioni) e' applicabile al giudizio di primo grado; non comporta automaticamente la revoca della costituzione in sede di cassazione per l'omesso deposito di conclusioni scritte, e pertanto non costituiva errore percettivo decisivo nella sentenza impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente che denuncia omissioni deve dimostrare che la doglianza non esaminata era decisiva; l'omesso esame di una memoria o motivo e' rilevante ai fini di art. 625-bis solo se immediatamente e oggettivamente riconducibile a una svista percettiva che avrebbe determinato diversa decisione.
art. 541 cod. proc. pen. e d.P.R. 115/2002, art. 110
art. 541 cod. proc. pen.; art. 110 d.P.R. 115/2002
La Corte di cassazione puo' pronunciarsi in termini generici sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore dell'Erario; la liquidazione specifica compete al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis e' limitato agli errori materiali e agli errori di fatto percettivi immediatamente evidenti e decisivi; non e' strumento per rivedere valutazioni giuridiche o di merito.
- La Corte di cassazione puo' interpretare la propria precedente sentenza rescindente per individuare quali profili sono divenuti giudicato progressivo; tale interpretazione e' valutativa e non sindacabile tramite 625-bis.
- L'omissione formale della declaratoria di irrevocabilita' nel dispositivo non impedisce che singoli profili non connessi essenzialmente all'annullamento siano ritenuti definitivi; la declaratoria e' facoltativa e meramente dichiarativa.
- I responsabili civili condannati in via civile possono essere considerati legittimati a proporre il ricorso straordinario quando risultino 'condannati' in senso sostanziale, ma la loro qualifica non estende il rimedio ai vizi di diritto o di merito.
- Perche' un'omissione o un errore di fatto sia rilevante ai fini del rimedio straordinario occorre che sia ictu oculi evidente negli atti e che sia dimostrabile il nesso causale tra la svista e l'adozione di una diversa decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12081/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12083/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12084/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12085/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12086/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12087/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →