Parere n. 267/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario per motivi aggiunti al Presidente della Regione Siciliana proposto da: Sindacato Siad-Csa-Cisal, Paolo Francesco Sacco, Francesco Bianco, Vincenzo Licari, Michele Salvatore Licari, Giuseppe Salvatore Mauro, Vito D’Antoni, Anna Rita Pipitone, Susanna Terranova, Giuseppe Salvatore Licari, Vita Lombardo, Angelo Di Nolfo, Francesca La Sala, Antonietta Flores, Maurizio De Luca, Annalisa Marchello, Anna Maria Cumbo, Gaspare Di Pasquale, Rosa Calamunci, Daniela Rigano, Vincenzo Cusimano, Maurizio Ingoglia, Antonio Guida, Giuseppe Giangrasso, Ivana Silvestri, Salvatore Giovanni Pignatone, Maria Claudia Romano, Carla Cracolici, Anna Maria Costa, Raffaella Patti, Raffaele Avallone, Gino Montecchi, Giuseppe Massimo Adriano Ferro, Amalia Princiotta Cariddi, Giovanna Buzzetta, Emanuele Di Paola, Amleto Tocco, Giantonio Lisciandrello, Emanuele Cosenza, Rosalba Misseri, Pierangela Castagnetta, Davide Marino, Maria Antonietta Stella Nora, Gabriella Mancino (avvocato Giusy Maria Binaggia); contro la Regione Siciliana - Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento della funzione pubblica e del personale, e nei confronti di Giovanna Maurilia Scamardo, Maria Carolina Sabella, Catia Romina Barone, Alberto Letizia; avverso: i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia (D.D.G. nn. 5039/2021 e 117/2022), n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia (D.D.G. nn. 5040/2021, 5245/2021 e 118/2022), n. 88 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale (D.D.G. nn. 5041/2021 e 119/2022), n. 12 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale (D.D.G. nn. 5042/2021 e 120/2022); i provvedimenti di approvazione di alcune delle relative graduatorie (D.D.G. nn. 3064, 3234, 3371, 3372, 3649, 3650, 3651, 3900, 4267, 3656, 3657, 3653, 3655, tutti del 2022).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per motivi aggiunti contro i provvedimenti di approvazione di alcune graduatorie dei concorsi regionali banditi nel 2021-2022 per l’assunzione di personale di categoria C e D, deducendone l’illegittimità derivata dalla soppressione della riserva del 30% per il personale interno.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti impugnano le graduatorie finali di alcuni concorsi della Regione Siciliana per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale di categoria C e D, sostenendo che esse derivino da bandi illegittimi, modificati prima della scadenza delle domande mediante eliminazione della riserva del 30% per i dipendenti interni. Nel ricorso principale avevano dedotto: la violazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni che, a loro avviso, imporrebbero riserve o procedure comparative interne; la mancata revisione organizzativa e programmazione dei fabbisogni prima del reclutamento esterno, nonché l’omessa informazione sindacale; infine, l’aggravio di spesa pubblica. Nei motivi aggiunti le graduatorie sono contestate in via derivata, per i medesimi vizi dei bandi. La questione interpretativa centrale riguarda l’art. 52, comma 1-bis, nel testo introdotto dal d.-l. n. 80/2021, e il rapporto con gli artt. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 e 24 d.lgs. n. 150/2009. Le eccezioni preliminari dell’Amministrazione e la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non sono state esaminate, in quanto assorbite dalla decisione di merito.
Il parere
Il Consiglio esprime parere per il rigetto dei motivi aggiunti; le questioni preliminari restano assorbite e non viene disposto nulla sulla richiesta di notifica per pubblici proclami. Richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale del CGARS n. 470/2026, il parere interpreta l’art. 52, comma 1-bis, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001 nel senso che, dopo la novella del 2021, le progressioni tra aree avvengono mediante procedura comparativa, ma resta comunque assicurata una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno. In coerenza con gli artt. 97 e 51 Cost., il reclutamento mediante concorso pubblico aperto agli esterni costituisce la forma ordinaria e può coprire anche tutti i posti disponibili; la norma non impone una riserva a favore degli interni né una previa procedura comparativa interna. L’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, riferito alla precedente disciplina dell’art. 52 e comunque facoltizzante, non impone l’attivazione delle procedure riservate; neppure l’art. 24 d.lgs. n. 150/2009 comporta tale obbligo, essendo il suo rinvio all’art. 52 mobile. Le ulteriori censure sono respinte: i bandi richiamavano i Piani triennali dei fabbisogni 2019/2021 e 2020/2022; la conformità della modifica al quadro normativo esclude il vizio di carenza d’informazione sindacale e l’asserita ingiustificatezza dell’aggravio di spesa. Poiché i vizi dei bandi non sussistono, anche le censure derivate contro le graduatorie sono infondate.
Osservazioni
Art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 – riserva per l’accesso dall’esterno e progressioni tra aree
La novella introdotta dal d.-l. n. 80/2021 prevede procedure comparative per le progressioni tra aree, ferma la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili per l’accesso dall’esterno. Letta alla luce degli artt. 97 e 51 Cost., la disposizione non impedisce che i posti disponibili siano coperti anche integralmente mediante concorsi aperti agli esterni e non impone una quota riservata ai dipendenti interni.
Art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 e art. 24 d.lgs. n. 150/2009 – procedure riservate e rinvii all’art. 52
L’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 non fonda un obbligo di attivare procedure selettive interne: la disposizione, riferita alla formulazione previgente dell’art. 52 mediante rinvio mobile, è divenuta non applicabile dopo la novella ed era comunque facoltativa. Anche l’art. 24 d.lgs. n. 150/2009 contiene un rinvio mobile all’art. 52 e non impone, nella disciplina attuale, concorsi con riserva in favore del personale interno.
Piani dei fabbisogni, informazione sindacale e spesa pubblica
I bandi richiamavano i Piani triennali dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022. Accertata la conformità della modifica dei bandi al quadro normativo, non sussistono né il dedotto vizio di carenza d’informazione sindacale né l’asserita ingiustificatezza dell’aggravio di spesa.
Motivi aggiunti – impugnazione derivata delle graduatorie
Le graduatorie impugnate in via derivata non sono annullabili, poiché i vizi dedotti contro i bandi sono infondati. Le questioni preliminari sono assorbite e non viene esaminata nel merito la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Fatta salva comunque una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
La disposizione assicura almeno il 50% delle posizioni all’accesso dall’esterno e disciplina separatamente le progressioni interne mediante procedura comparativa. Non impone una riserva a favore del personale interno e, secondo una lettura costituzionalmente orientata, consente che i posti disponibili siano coperti anche integralmente con concorsi aperti agli esterni.
art. 97, quarto comma, Cost.
Il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 Cost., quarto comma («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»), e la sua necessità discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui allo stesso articolo, ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.
Il concorso pubblico aperto costituisce la modalità ordinaria di reclutamento e può essere derogato solo nei limiti giustificati da esigenze di buon andamento e da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Tale principio sostiene la lettura dell’art. 52, comma 1-bis, che ammette il reclutamento esterno anche per tutti i posti disponibili.
art. 51 Cost.
Il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 Cost., quarto comma («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»), e la sua necessità discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui allo stesso articolo, ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.
L’accesso alle funzioni pubbliche di tutti i cittadini concorre a fondare la regola del concorso aperto e impone un’interpretazione rigorosa delle deroghe, comprese le procedure che valorizzano le esperienze interne.
art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017
La previsione, infatti, che faceva riferimento, mediante un c.d. “rinvio mobile”, alla formulazione del ridetto art. 52 precedente alle modifiche introdotte dal d.-l. n. 80/2021, è divenuta a causa di queste non più applicabile e, comunque, facoltizza e non obbliga le amministrazioni ad attivare le procedure ivi descritte.
La disposizione non obbliga le amministrazioni ad attivare procedure selettive riservate al personale di ruolo; il rinvio mobile alla precedente formulazione dell’art. 52 ha cessato di rendere applicabile quel regime dopo le modifiche del 2021.
art. 24 d.lgs. n. 150/2009
A maggior ragione, non è dirimente il pure invocato art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, che stabilisce che «Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni», atteso che in questo caso il “rinvio mobile” è anche più accentuato, riguardando proprio l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e, quindi, l’attuale sistema di avanzamento del personale interno all’Amministrazione, che non giustifica, a seguito delle modifiche subite da quest’ultima norma, l’imposizione di concorsi pubblici con riserva di posti in favore del personale interno.
Il rinvio dell’art. 24 all’art. 52, comma 1-bis, è mobile e segue le modifiche di quest’ultima disposizione; pertanto, la norma non mantiene un obbligo autonomo di prevedere una riserva per il personale interno nel sistema introdotto dalla novella del 2021.
art. 6 d.lgs. n. 165/2001
che i bandi gravati richiamano, tra altro, i Piani triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022, approvati con deliberazioni giuntali, rispettivamente, n. 422/2019 e 551/2020;
Il parere esclude la censura relativa alla programmazione dei fabbisogni rilevando che i bandi richiamavano i Piani triennali dei fabbisogni 2019/2021 e 2020/2022. Non formula una più ampia interpretazione dell’art. 6.
art. 97 Cost.
Invero, il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 Cost., quarto comma («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»), e la sua necessità discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui allo stesso articolo, ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.
Il principio del buon andamento, insieme alla regola del concorso pubblico, giustifica il reclutamento esterno quale forma ordinaria; le deroghe devono essere rigorosamente circoscritte e sorrette da specifiche esigenze di interesse pubblico.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, le progressioni tra aree costituiscono accesso a una diversa area e restano soggette al principio del pubblico concorso; le procedure comparative interne sono una modalità distinta e non sostituiscono la regola generale del reclutamento aperto.
- L’art. 52, comma 1-bis, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dal d.-l. n. 80/2021, riserva almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno, ma non impone una quota minima a favore dei dipendenti interni; i posti possono essere coperti anche integralmente mediante concorso aperto.
- Le disposizioni che rinviano all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 con rinvio mobile seguono le modifiche della norma richiamata e non possono essere invocate per mantenere obblighi di riserva interna propri della disciplina previgente.
- Una censura derivata contro gli atti di approvazione delle graduatorie è infondata quando i vizi dedotti contro i bandi presupposti siano stati esclusi.
Impugnazione delle graduatorie dei concorsi della Regione Siciliana
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e in Adunanza delle Sezioni riunite, esamina un ricorso straordinario per motivi aggiunti contro l’approvazione di alcune graduatorie di concorsi regionali per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di personale di categoria C e D. Il parere, reso dopo un precedente parere interlocutorio del 22 gennaio 2024 e l’acquisizione della sentenza CGARS, Sezione giurisdizionale, 13 luglio 2026, n. 470, conclude per il rigetto.
Premesse e censure
I ricorrenti, un’organizzazione sindacale e dipendenti regionali, avevano impugnato i bandi relativi a 537 unità di categoria D e 487 di categoria C per il potenziamento dei Centri per l’impiego, nonché a 88 e 12 unità di categoria D per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Prima della scadenza delle domande, la Regione aveva eliminato la riserva del 30% inizialmente prevista per i dipendenti interni in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Nel ricorso principale i ricorrenti sostenevano che la disciplina imponesse una riserva per gli interni o, comunque, una previa procedura comparativa interna; deducevano inoltre l’omessa revisione organizzativa e programmazione dei fabbisogni, la mancata informazione delle organizzazioni sindacali e l’incremento ingiustificato della spesa pubblica. Con i motivi aggiunti hanno impugnato alcune graduatorie, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi dei bandi. L’Amministrazione aveva sollevato eccezioni preliminari e i ricorrenti avevano chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
Quadro normativo e interpretazione dell’art. 52
Il parere assume come centrale l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 3, comma 1, d.-l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021. La disciplina previgente consentiva di riservare al personale interno, in possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno, una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso. La disciplina attuale stabilisce invece che le progressioni tra aree avvengano mediante procedura comparativa, «fatta salva comunque una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno».
Le Sezioni riunite, in linea con la sentenza CGARS n. 470/2026 e con i principi richiamati di cui agli artt. 97 e 51 Cost., considerano il concorso pubblico aperto la forma generale e ordinaria di reclutamento. Le progressioni tra aree sono assimilabili all’accesso a un diverso ambito dell’impiego pubblico e non sottraggono i dipendenti al principio concorsuale. La novella del 2021 ha mutato la prospettiva della disciplina: assicura almeno metà delle posizioni all’accesso dall’esterno e non impone che il restante contingente sia riservato ai dipendenti interni. I posti disponibili possono quindi essere coperti anche interamente con concorsi aperti agli esterni, ai quali possono partecipare anche i dipendenti.
Disposizioni sulle procedure interne e pianificazione dei fabbisogni
L’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, relativo al triennio 2020-2022, non impone alle amministrazioni di attivare procedure selettive riservate al personale di ruolo: la disposizione è facoltativa e il rinvio mobile alla precedente formulazione dell’art. 52 non ne consente l’applicazione dopo la novella del 2021. Anche l’art. 24 d.lgs. n. 150/2009 rinvia dinamicamente all’art. 52, comma 1-bis, e non fonda un obbligo autonomo di prevedere una riserva interna nella disciplina attuale.
Quanto alla programmazione, i bandi richiamavano i Piani triennali dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022, approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta regionale n. 422/2019 e n. 551/2020. Il parere considera tale circostanza rilevante per escludere la censura di mancata programmazione prospettata dai ricorrenti.
Altre censure e questioni preliminari
Poiché la modifica dei bandi è ritenuta conforme al quadro normativo applicabile, il Consiglio esclude che essa sia viziata per carenza di informazione alle organizzazioni sindacali e respinge anche la deduzione secondo cui l’eliminazione della riserva avrebbe determinato un aggravio ingiustificato della spesa pubblica. Le questioni preliminari sollevate dall’Amministrazione restano assorbite dalla decisione di merito; il parere non dispone sulla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
Esito
I motivi del ricorso principale sono ritenuti infondati e, conseguentemente, anche le censure rivolte in via derivata contro le graduatorie non possono essere accolte. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa esprime pertanto parere per il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
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