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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34879/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente articolata come vizio di motivazione, in sostanza sollecitasse un riesame del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile per i reati indicati nei capi di imputazione a), b), d) ed e). L'unico motivo dedotto, pur formalmente richiamando categorie di doglianze riconducibili all'art. 606 c.p.p., non denunciava in concreto un vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che la decisione di merito fosse errata perché fondata su una lettura asseritamente sbagliata delle risultanze processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; in cassazione sono scrutinabili i soli vizi denunciabili nei limiti del sindacato di legittimità, non la richiesta di diverso apprezzamento dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sul vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove o dell'attendibilità delle fonti probatorie.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un vizio motivazionale, mira in realtà a sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti processuali.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle emergenze probatorie né a una diversa ricostruzione storica dei fatti se la motivazione impugnata non presenti effettivi vizi riconducibili ai limiti del controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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