Cassazione Civile, Ordinanza n. 16633/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una società subappaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di due fatture relative a lavori di adeguamento di un impianto di depurazione. La società appaltatrice aveva proposto opposizione deducendo violazioni della disciplina dei pagamenti, non corretta esecuzione dei lavori e mancato completamento dell'opera. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto anche per mancata produzione del fascicolo monitorio. In appello la subappaltatrice sosteneva che il fascicolo era comunque producibile, che il credito residuo risultava dal IV SAL e da un verbale di accertamento, e che ulteriori lavori sarebbero stati da contabilizzare separatamente. In cassazione articolava tre motivi: violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata valutazione del contratto, del verbale e del IV SAL; omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per non avere considerato una clausola contrattuale che poneva alcuni lavori a carico dell'appaltatrice; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione dell'onere e della prova del corretto adempimento e del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza non denunciava un effettivo errore di sussunzione della prova legale sotto l'art. 116 c.p.c., ma mirava in sostanza a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione dei fatti, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la questione sull'art. 2 del contratto di subappalto non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato quando e come l'avesse dedotta in appello; inoltre l'interpretazione del contratto è attività di fatto. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale non aveva negato l'adempimento in sé, ma aveva affermato che i lavori contabilizzati nel IV SAL erano già stati pagati tramite il SIL successivo e che eventuali ulteriori lavori avrebbero richiesto un ulteriore SAL. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l'atto finale di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o si discosta dalla regola di valutazione imposta dalla legge; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di rimettere in discussione la mera valutazione delle prove.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura motivazionale è ammessa solo in caso di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o perplessa, non per semplice insufficienza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito di sufficienza e intelligibilità della motivazione.
art. 2697 c.c.
La violazione del criterio di riparto dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice lo abbia posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove fornite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia attribuito a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o abbia applicato una regola legale di valutazione in modo errato; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice omissione o cattiva lettura di documenti o risultanze istruttorie.
- La censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza investe il contenuto e la persuasività delle prove, il motivo è inammissibile.
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata se la parte non indica specificamente di averle già prospettate nei gradi di merito.
- Quando il giudice d'appello fonda il rigetto della domanda di pagamento sul fatto che le lavorazioni già contabilizzate risultavano già saldate secondo il meccanismo contrattuale di SAL/SIL, una censura che insista solo sull'avvenuta esecuzione dei lavori non attacca la ratio decidendi se non contesta anche il dato del pagamento o del diverso inquadramento contabile.
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