Cassazione Penale, Ordinanza n. 32941/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello, pronunciando ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019. Il fatto contestato consisteva nell'avere presentato la domanda per ottenere il beneficio previsto dalla disciplina, omettendo di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio relativo a una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In tale ambito sono deducibili soltanto vizi riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, il consenso del procuratore generale e l'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto dell'accordo; non sono invece proponibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., né censure sulla determinazione della pena, salvo che si traducano nell'illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure riguardavano il diniego della causa di non punibilità e non uno dei limitati vizi deducibili contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
Nel giudizio conseguente al concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato ai vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019
per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. 4/19
Norma incriminatrice applicata per la presentazione della domanda del beneficio con omissione dello stato di sottoposizione agli arresti domiciliari.
art. 129 c.p.p.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non costituisce, secondo la decisione, motivo deducibile contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 186, comma 1, legge n. 114/2024
null
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto censure concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, il consenso del procuratore generale e l'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto dell'accordo.
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili doglianze relative a motivi oggetto di rinuncia né alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità relativo a una sentenza di concordato in appello, le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili quando non deducano una vera e propria illegalità della sanzione inflitta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di una situazione di non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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