Cassazione Civile, Sentenza n. 11475/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditrice)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nel 1988, con il quale a due acquirenti era stato richiesto il pagamento di lire 50.000.000, quale ultima rata del prezzo di acquisto di un complesso immobiliare. L’opposizione fu respinta e gli acquirenti furono condannati alle spese. In appello chiesero la nullità della sentenza e la revoca del decreto, la compensazione del credito ingiunto con quello portato da un diverso decreto ingiuntivo emesso nei confronti della venditrice, lire 100.000.000 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il risarcimento dei danni per i vizi dell’immobile. La Corte d’appello di Milano, dopo la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un procedimento ritenuto pregiudiziale, respinse l’appello con sentenza del 13 maggio 2014, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione furono proposti sette motivi: 1) violazione delle regole sull’assegnazione tabellare della causa a una sezione della Corte d’appello e del principio del giudice naturale; 2) nullità del decreto ingiuntivo perché non emesso dal presidente del tribunale e recante una sottoscrizione illeggibile; 3) mancata rilevazione della litispendenza o continenza rispetto a un giudizio promosso dalla venditrice, poi riassunto davanti al Tribunale di Bergamo, nel quale la domanda riconvenzionale di pagamento di lire 50.000.000 non era stata riproposta; 4) violazione dell’art. 1306 c.c., assumendo che il giudicato formatosi nei confronti di uno dei coobbligati sull’inadempimento della venditrice dovesse estendersi anche all’altra; 5) omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento della venditrice e sulla domanda riconvenzionale, con richiamo agli artt. 112 c.p.c., 1460 e 1477 c.c. e 115 c.p.c.; 6) erronea valutazione delle prove sul prezzo complessivo pagato, dedotto in lire 550.000.000 anziché lire 450.000.000, e mancata considerazione di un precedente giudicato che avrebbe accertato il prezzo concordato in lire 553.000.000 anziché lire 600.000.000; 7) furono inoltre svolte considerazioni sugli artt. 89 e 91 c.p.c., dichiarate dagli stessi ricorrenti estranee all’oggetto del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato disatteso: la ripartizione delle cause tra sezioni dello stesso ufficio in base ai criteri tabellari non riguarda la competenza e l’assegnazione eventualmente errata costituisce una mera irregolarità organizzativa, priva di effetti invalidanti sulla decisione. Il secondo motivo è infondato: nell’opposizione a decreto ingiuntivo si discute della sussistenza della pretesa creditoria, non della regolarità formale del decreto; inoltre, le censure sulla mancata emissione da parte del presidente trascuravano la delegabilità delle funzioni e l’identità del firmatario era ricostruibile tramite i registri e i provvedimenti. Il terzo motivo è infondato: quando fu pronunciata la sentenza di primo grado non sussisteva più la contemporanea pendenza di cause identiche, poiché la venditrice non aveva riproposto la domanda riconvenzionale nel giudizio riassunto; la scelta di non riproporla non richiedeva l’accettazione della controparte. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto al coobbligato già parte del precedente giudizio, la pretesa eccezione di inadempimento corrispondeva alla domanda già disattesa con giudicato; quanto all’altra coobbligata, quel giudicato poteva essere utilizzato come elemento di prova e la Corte d’appello poteva richiamarne l’efficacia riflessa per escludere le prove e la consulenza tecnica richieste. Il quinto motivo è infondato, perché non vi era stata omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, alla luce di quanto deciso sul motivo precedente. Il sesto motivo è inammissibile: sotto la denuncia di violazione di norme processuali e di omesso esame del giudicato, i ricorrenti chiedevano in realtà una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e del merito, non consentita in sede di legittimità. Le considerazioni sugli artt. 89 e 91 c.p.c. non sono state esaminate perché dichiarate non oggetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 359 e 168-bis c.p.c.
la distribuzione delle cause fra le varie sezioni del medesimo ufficio giudiziario non integra questione di competenza per materia gli affari in osservanza ai criteri tabellari non costituisce questione di competenza nè involge questione di sottrazione della controversi al giudice naturale precostituito per legge, sicchè la erronea assegnazione ad una sezione integra semmai mera irregolarità sul piano organizzativo ma non produce alcuna invalidità della decisione resa
La distribuzione interna degli affari tra le sezioni, anche se non conforme ai criteri tabellari, non configura una questione di competenza né determina invalidità della decisione.
art. 637, comma 1, c.p.c.
l’opposizione a d.i. ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata monitoriamente e non la regolarità formale del decreto ingiuntivo.
L’opposizione a decreto ingiuntivo ha per oggetto l’accertamento della pretesa creditoria, non la verifica della regolarità formale del decreto.
art. 641, comma 1, c.p.c.
l’opposizione a d.i. ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata monitoriamente e non la regolarità formale del decreto ingiuntivo.
Nel caso deciso, la Corte ha escluso che la contestazione della regolarità formale del decreto potesse costituire l’oggetto dell’opposizione; non ricava una distinta regola interpretativa dalla disposizione.
art. 132, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.
l’opposizione a d.i. ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata monitoriamente e non la regolarità formale del decreto ingiuntivo.
La decisione non formula una specifica interpretazione dell’articolo: chiarisce che le doglianze sulla regolarità formale del decreto non attengono all’oggetto dell’opposizione.
art. 161, comma 2, c.p.c.
L’inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo (correlata alle ragioni fatte valere dall’odierno ricorrente) non era stata dedotta dall’opponente a d.i. ed in ogni caso l’opposizione a d.i. ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata monitoriamente e non la regolarità formale del decreto ingiuntivo.
La Corte rileva che l’inesistenza giuridica del decreto non era stata dedotta e, comunque, esclude che la contestazione della sola regolarità formale rientri nell’oggetto dell’opposizione.
artt. 5 e 38 c.p.c.
Al momento in cui venne resa la sentenza di primo grado (di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo) erano infatti venute meno le ragioni di un’eventuale litispendenza o continenza di causa, non avendo la G. (opposta-ingiungente) riproposto la domanda riconvenzionale di pagamento, in sede di riassunzione, dinanzi al Tribunale di Bergamo, del giudizio instaurato dinanzi al Pretore e da questi definito con declaratoria di incompetenza per valore.
La litispendenza o continenza presuppone la contemporanea pendenza delle cause: venuta meno tale contemporaneità perché la domanda non è stata riproposta nel giudizio riassunto, non sussiste la questione dedotta.
art. 1306 c.c.
Con riguardo alla posizione della K. la sentenza passata in giudicato valeva quale elemento di prova della infondatezza della pretesa, fondata sostanzialmente sugli stessi fatti dedotti dal D.D., sicchè non appare censurabile il richiamo operato dalla corte distrettuale all’efficacia riflessa del giudicato esterno per escludere le prove richieste e la ctu.
Nel caso concreto il giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato è stato considerato, rispetto all’altro, quale elemento di prova e richiamato con efficacia riflessa; la Corte non ha accolto la censura contro l’esclusione delle ulteriori prove.
art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato non essendovi stato, per quanto considerato in relazione al motivo che precede, alcuna omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale di inadempimento della venditrice.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata ha già trattato la domanda riconvenzionale, come ricostruibile alla luce della statuizione sul precedente motivo.
art. 1460 c.c.
L’eccezione di inadempimento della venditrice, formulata dagli opponenti a decreto ingiuntivo, rispecchiava, in relazione alla posizione processuale del D.D., la domanda disattesa nell’altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, giusta sentenza n. 19523/2012 di questa Corte.
La Corte non formula una regola generale sui presupposti dell’eccezione di inadempimento, ma considera la specifica eccezione già disattesa, quanto a uno degli opponenti, da un giudicato.
art. 1477 c.c.
L’eccezione di inadempimento della venditrice, formulata dagli opponenti a decreto ingiuntivo, rispecchiava, in relazione alla posizione processuale del D.D., la domanda disattesa nell’altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, giusta sentenza n. 19523/2012 di questa Corte.
La disposizione è menzionata tra le norme invocate, ma la motivazione non ne offre una specifica interpretazione.
art. 115 c.p.c.
Il motivo è inammissibile in quanto nel censurare più vizi, nel suo insieme sollecita la rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie al fine di dimostrare che il prezzo previsto venne corrisposto nella quasi integrità e in ogni caso risultava compensato da controcredito, così attingendo al merito, non censurabile in nessuna delle ipotesi di cui all’art-360 cod. proc civ. prospettate dai ricorrenti.
La denuncia di violazione delle regole di valutazione delle prove non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio e del merito.
art. 2909 c.c.
Il motivo è inammissibile in quanto nel censurare più vizi, nel suo insieme sollecita la rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie al fine di dimostrare che il prezzo previsto venne corrisposto nella quasi integrità e in ogni caso risultava compensato da controcredito, così attingendo al merito, non censurabile in nessuna delle ipotesi di cui all’art-360 cod. proc civ. prospettate dai ricorrenti.
La censura relativa al giudicato esterno, nel modo in cui è stata proposta insieme alle contestazioni probatorie, è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito; la Corte non formula una diversa regola generale sull’articolo.
art. 360 c.p.c.
Il motivo è inammissibile in quanto nel censurare più vizi, nel suo insieme sollecita la rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie al fine di dimostrare che il prezzo previsto venne corrisposto nella quasi integrità e in ogni caso risultava compensato da controcredito, così attingendo al merito, non censurabile in nessuna delle ipotesi di cui all’art-360 cod. proc civ. prospettate dai ricorrenti.
Il ricorso per cassazione non è sede per una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie e per la rivalutazione del merito, anche quando la censura è articolata sotto più profili di legittimità.
art. 96 c.p.c.
L’articolo è richiamato soltanto nella descrizione delle domande proposte in appello; la Corte non decide la relativa pretesa né ne interpreta la disciplina.
La sentenza non decide la domanda di responsabilità aggravata né enuncia una regola interpretativa sull’articolo.
artt. 89 e 91 c.p.c.
Rileva il collegio di non dover provvedere sulle considerazioni in ordine agli artt. 89 e 91 c.p.c., svolte dai ricorrenti da pag. 64 a pag. 68 non essendo, per esplicita indicazione dei ricorrenti, oggetto di ricorso.
Le questioni riferite a tali disposizioni non sono state esaminate perché gli stessi ricorrenti le avevano dichiarate estranee all’oggetto del ricorso.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La ripartizione interna delle cause tra sezioni dello stesso ufficio giudiziario secondo criteri tabellari non costituisce questione di competenza né incide sul principio del giudice naturale; l’eventuale assegnazione non conforme determina una mera irregolarità organizzativa, senza invalidare la decisione.
- L’opposizione a decreto ingiuntivo è diretta all’accertamento della sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, non alla verifica della regolarità formale del decreto.
- La litispendenza o continenza richiede che le cause siano contemporaneamente pendenti davanti a giudici diversi; se la domanda non è riproposta nel giudizio riassunto, viene meno il presupposto della contemporanea pendenza e non occorre l’accettazione della controparte per tale scelta processuale.
- Il giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato può essere valorizzato, rispetto all’altro soggetto, come elemento di prova e, nel caso esaminato, con efficacia riflessa ai fini della valutazione delle richieste istruttorie.
- La denuncia di violazione delle regole probatorie non può essere utilizzata per sollecitare in Cassazione una nuova valutazione complessiva dei fatti e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.
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