Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-742/20

Order of the President of the General Court of 19 March 2021. — UPL Europe Ltd and Indofil Industries (Netherlands) BV v European Commission. — Application for interim relief – Plant protection products – Regulation (EC) No 1107/2009 – Implementing Regulation (EU) 2020/2087 – Non-renewal of approval of the active substance mancozeb – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-742/20 R

Giurisprudenza europea62020TO0742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione del regolamento che ha disposto il non rinnovo dell’approvazione del mancozeb. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’urgenza, perché i danni allegati dalla società sono stati ritenuti soprattutto patrimoniali e non provati come irreparabili. Restano quindi assorbiti sia il fumus boni iuris sia il bilanciamento degli interessi.

Rigetto di una domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di non rinnovo dell’approvazione del mancozeb per difetto di urgenza nell’ambito dei prodotti fitosanitari

La questione giuridica

Se sussistessero i presupposti per sospendere l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087, in particolare se la ricorrente avesse dimostrato un danno grave e irreparabile tale da integrare l’urgenza richiesta dagli articoli 278 e 279 TFUE e dall’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio di diritto

La domanda cautelare va respinta quando il richiedente non dimostra l’urgenza, ossia che l’esecuzione dell’atto contestato gli causerà un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. Nel caso di specie, la ricorrente non ha provato né che le perdite allegate fossero sufficientemente gravi, né che fossero irreparabili, poiché il pregiudizio prospettato era essenzialmente patrimoniale, non adeguatamente quantificato, e non risultava dimostrato che non potesse essere compensato da un’azione risarcitoria ex articoli 268 e 340 TFUE; di conseguenza, il presidente del Tribunale ha negato la sospensione del regolamento di non rinnovo del mancozeb senza esaminare il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2087
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2094
  • Direttiva 2005/72/CE
  • Direttiva 91/414/CEE

Non rinnovo dell’approvazione del mancozeb e rigetto della tutela cautelare per difetto di urgenza

La pronuncia riguarda un procedimento incidentale ex articoli 278 e 279 TFUE proposto dinanzi al Tribunale nell’ambito di una controversia sui prodotti fitosanitari. Il presidente del Tribunale è chiamato a decidere se sospendere l’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087, con cui la Commissione ha disposto il non rinnovo dell’approvazione del principio attivo mancozeb.

Parti e contesto fattuale

La ricorrente è Indofil Industries (Netherlands) BV, società con sede nei Paesi Bassi e controllata da Indofil Industries Ltd, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti fitosanitari. Il mancozeb costituisce il suo prodotto di punta e viene fabbricato in India e venduto nell’Unione tramite la ricorrente.

La vicenda amministrativa è articolata: il mancozeb era stato approvato nell’Unione tramite la direttiva 2005/72/CE, che aveva inserito la sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze già incluse in tale allegato sono state considerate approvate e inserite nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La ricorrente ha poi presentato domanda di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il processo di riesame è stato portato avanti dapprima dal Regno Unito, poi dalla Grecia come Stato membro relatore, e si è concluso con l’adozione del regolamento contestato.

Domanda cautelare proposta

Con il ricorso principale la ricorrente, insieme a UPL Europe Ltd, ha chiesto l’annullamento del regolamento contestato. In sede cautelare ha domandato:

  • la sospensione immediata dell’atto ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura;
  • la sospensione dell’atto fino alla sentenza nel merito;
  • ogni altra misura provvisoria ritenuta opportuna;
  • la condanna della Commissione alle spese.

La Commissione ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il presidente del Tribunale ricorda che, in base agli articoli 278 e 279 TFUE letti con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, la sospensione dell’esecuzione è una misura eccezionale, poiché gli atti dell’Unione sono presunti legittimi e il ricorso non ha effetto sospensivo. Ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura, l’istanza deve indicare l’oggetto della controversia, l’urgenza e il fumus boni iuris.

I presupposti sono cumulativi: il giudice cautelare può accogliere la domanda solo se la misura è giustificata, prima facie, in fatto e in diritto, e se è urgente per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito. Se manca anche uno solo di tali presupposti, la domanda va respinta.

Valutazione dell’urgenza

Il presidente del Tribunale decide di esaminare in via prioritaria l’urgenza. Ricorda che la tutela cautelare serve a garantire l’effettività della futura decisione di merito e a evitare una lacuna nella protezione giurisdizionale, ma spetta al richiedente dimostrare che non può attendere la sentenza principale senza subire un danno grave e irreparabile.

La ricorrente sosteneva, in sostanza, tre tipi di pregiudizio:

  • perdite economiche significative;
  • un danno non patrimoniale legato alla perdita della clientela, del goodwill e del valore dell’attività;
  • la necessità di compiere scelte commerciali definitive in tempi penalizzanti, prima della scadenza del periodo di grazia previsto dal regolamento contestato.

Mancata prova della gravità del danno

Quanto al pregiudizio economico, il Tribunale rileva che si tratta di danno puramente patrimoniale. Richiama la giurisprudenza secondo cui la gravità del danno finanziario è di regola ravvisabile solo se, senza la misura provvisoria, l’impresa rischia di compromettere la propria esistenza prima della decisione di merito.

Il presidente sottolinea inoltre che la valutazione non può essere meccanica o rigida, limitata al solo fatturato, ma deve tenere conto delle circostanze concrete, del settore di attività e della strategia commerciale dell’impresa. Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non fornisce elementi sufficienti per dimostrare che le perdite denunciate raggiungano tale soglia di gravità.

Quanto ai danni non patrimoniali o comunque non meramente finanziari, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha dimostrato che la società madre non potrebbe intervenire per attenuarli. Quanto alla pretesa necessità di una scelta commerciale finale in tempi sfavorevoli, il Tribunale osserva che la società opera in un settore altamente regolamentato e che il rischio di un divieto di commercializzazione rientra nel normale rischio regolatorio di tale mercato; di conseguenza, l’operatore avrebbe dovuto adeguare la propria strategia a questo contesto. I dati presentati sui periodi di grazia concessi da alcuni Stati membri non sono ritenuti sufficienti a provare che il danno si sarebbe prodotto prima della scadenza di tali periodi.

Mancata prova dell’irreparabilità del danno

Il Tribunale esclude anche il carattere irreparabile del pregiudizio. Ribadisce il principio secondo cui il danno pecuniario è, salvo circostanze eccezionali, riparabile mediante compensazione economica e, se del caso, con un’azione risarcitoria ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE.

Quanto all’asserita perdita di quota di mercato e di clientela, il Tribunale ricorda che essa può assumere rilievo cautelare solo se è di entità seria, se è realmente irrecuperabile e se il richiedente dimostra l’esistenza di ostacoli strutturali o giuridici al recupero della posizione commerciale. Nella specie la ricorrente non offre prova sufficiente né dell’ampiezza del mercato perduto, né dell’impossibilità concreta di recuperarlo.

Parimenti, l’onere finanziario connesso alla preparazione di un nuovo dossier di approvazione non è dimostrato nella sua entità, né è dimostrata l’incapacità del gruppo di sostenerlo. Infine, la ricorrente non prova che un eventuale danno non possa essere adeguatamente quantificato e risarcito in via monetaria.

Decisione e conseguenze processuali

Il presidente del Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato né la gravità né l’irreparabilità del danno lamentato. Poiché il requisito dell’urgenza non è soddisfatto, la domanda cautelare è respinta senza esaminare il fumus boni iuris e senza procedere al bilanciamento degli interessi.

Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principi desumibili dalla pronuncia

La decisione conferma che, in materia di misure provvisorie contro atti regolatori dell’Unione nel settore dei prodotti fitosanitari:

  • il danno allegato deve essere provato in modo concreto e non può essere meramente ipotetico;
  • il pregiudizio finanziario è di regola riparabile e, per fondare l’urgenza, deve presentare caratteri eccezionali;
  • l’operatore di un mercato fortemente regolamentato deve tenere conto del rischio normativo nella propria pianificazione commerciale;
  • la perdita di mercato o di clientela può rilevare solo se è grave, irreversibile e non recuperabile per ragioni strutturali o giuridiche.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariautorizzazione e rinnovo di principi attivimisure cautelari nel contenzioso unionaledanno grave e irreparabilemercati regolamentati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.