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Sentenza

Sentenza n. 1278/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensiva cautelare - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT01 - Piemonte, Provincia di Asti prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037763.21-10-2025; - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte Orientale, Provincia di Brescia, prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037766.21-10-2025; - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT07 - Liguria, province di Genova, Imperia e Savona prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037767.21-10-2025; - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT10 - Umbria prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037769.21-10-2025; - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT12 - Lazio, provincia di Frosinone prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037773.21-10-2025; - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT13 - Abruzzo e Molise prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037774.21-10-2025; - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT14 - Campania, provincie di Napoli e Caserta prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037775.21-10-2025; -del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT16 - Calabria, provincia di Vibo Valentia prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037776.21-10-2025; - del provvedimento di esclusione dai contributi TV comunitarie anno 2025 per Area Tecnica AT17 - Sicilia, provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037778.21-10-2025; - del DM mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFCIALE.I.0038011.22-10-2025 del 22/10/2025 con cui il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva TV comunitarie anno 2025 escludendo la ricorrente per tutte le nove aree tecniche interessate, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito e con riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202515212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di esclusione dai contributi per le emittenti televisive locali a carattere comunitario relativi a nove aree tecniche e decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato cumulativamente nove provvedimenti ministeriali di esclusione dai contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017 e il decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Le esclusioni erano fondate su ragioni diverse: rinuncia all'autorizzazione per le aree AT03, AT12, AT13, AT14, AT16 e AT17; mancata trasmissione di contenuti per le aree AT07 e AT10; diffusione di un marchio diverso da quello dichiarato in domanda per l'area AT01. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del d.P.R. n. 146/2017, sostenendo che sarebbe sufficiente la pregressa diffusione del marchio, che le rinunce alle autorizzazioni non avrebbero avuto natura elusiva, che la diffusione del diverso marchio sarebbe dipesa da un errore dell'operatore di rete e che le contestazioni sulla mancata trasmissione dei contenuti sarebbero infondate. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso cumulativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure relative alle esclusioni. Ha applicato la regola generale secondo cui il ricorso amministrativo deve avere a oggetto un solo provvedimento, con motivi strettamente correlati all'atto impugnato. La deroga è ammessa soltanto quando sussista una rigorosa connessione procedimentale o funzionale tra i provvedimenti, riferibili al medesimo procedimento e contestabili mediante motivi identici, tali da investire trasversalmente l'intera attività amministrativa. Nel caso concreto, sebbene le esclusioni fossero confluite in una graduatoria unica, ciascuna domanda per area tecnica costituiva un procedimento autonomo, suscettibile di esiti diversi. L'autonomia era confermata dalla diversità delle motivazioni degli atti e dalla conseguente eterogeneità dei motivi di ricorso, essendo comune soltanto la prima censura. Un eventuale accoglimento avrebbe potuto riguardare una sola area tecnica, con rigetto delle altre, evidenziando l'incompatibilità della struttura del ricorso con il cumulo proposto. Il Collegio ha precisato che avrebbe potuto essere ammissibile un ricorso cumulativo articolato per gruppi di provvedimenti aventi una matrice motivazionale comune. Le spese sono state compensate per la natura officiosa della questione processuale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare

    Il TAR può definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, verificati i presupposti temporali e la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile profilo di inammissibilità del ricorso cumulativo

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    il ricorso è inammissibile

    La mancanza di un requisito necessario per l'esame della domanda comporta la declaratoria di inammissibilità.

  • d.P.R. n. 146/2017

    Disciplina i contributi destinati alle emittenti televisive locali a carattere comunitario; le relative domande per ciascuna area tecnica sono state ritenute autonome ai fini processuali.

  • art. 3 d.P.R. n. 146/2017

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai presupposti per l'utile collocazione e l'erogazione del contributo; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 4, comma 3, d.P.R. n. 146/2017

    Invocato dalla ricorrente contro la rilevanza attribuita alle rinunce alle autorizzazioni; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 5 d.P.R. n. 146/2017

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti e alle modalità di accesso ai contributi; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 7 d.P.R. n. 146/2017

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla diffusione del marchio e ai presupposti contributivi; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 8 d.P.R. n. 146/2017

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle rinunce alle autorizzazioni e alla procedura contributiva; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo in presenza di una rigorosa connessione procedimentale o funzionale, tale che gli atti siano riferibili al medesimo procedimento e siano contestati con motivi di illegittimità identici o sostanzialmente comuni.
  • La confluenza di più determinazioni in una graduatoria o in un atto finale unitario non elimina l'autonomia delle singole domande e dei relativi procedimenti quando ciascuna posizione sia valutata separatamente e possa ricevere un esito diverso.
  • Il ricorso cumulativo è inammissibile quando i provvedimenti impugnati presentano motivazioni eterogenee e i motivi di ricorso sono in larga parte diversi, perché l'eventuale accoglimento potrebbe riguardare soltanto alcuni atti, determinando una frammentazione incompatibile con il cumulo processuale.
  • La proposizione di un ricorso cumulativo può essere ammissibile per gruppi di provvedimenti quando gli atti appartenenti a ciascun gruppo condividano una matrice motivazionale e una censura comune, purché sussista una connessione procedimentale o funzionale effettiva e rigorosamente verificata.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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