Sentenza n. 1291/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di inefficacia e successiva conferma dell'improcedibilità di una SCIA relativa all'ampliamento dell'attività da somministrazione da asporto a somministrazione con servizio ai tavoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota comunale del 27 agosto 2025 che aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata per l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, vietando l'avvio o la prosecuzione dell'attività dichiarata. L'amministrazione aveva inizialmente rilevato la mancanza di una specifica SCIA amministrativa commerciale e l'inidoneità igienico-sanitaria dei locali. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 19 l. 241/1990, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia e irragionevolezza, violazione della libertà di iniziativa economica e dei principi di buon andamento. Ha sostenuto che la documentazione allegata dimostrasse l'idoneità dei locali, compreso il rispetto del requisito relativo ai servizi igienici, e che il Comune avrebbe dovuto esercitare i poteri conformativi previsti dall'art. 19 l. 241/1990, indicando le modifiche o integrazioni necessarie invece di dichiarare l'improcedibilità. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di collaborazione, buona fede, affidamento e proporzionalità, nonché dell'art. 21-nonies l. 241/1990, contestando il mancato annullamento in autotutela dell'atto. A seguito dell'ordinanza cautelare n. 2422/2025, il Comune ha riesaminato la pratica e, con nota del 21 gennaio 2026, ha riconosciuto la conformità igienico-sanitaria dei locali, ma ha nuovamente dichiarato improcedibile la SCIA, ritenendo necessaria un'ulteriore SCIA commerciale. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha sostenuto che la segnalazione, presentata tramite il SUAP e recante l'indicazione dell'ampliamento da attività da asporto a ristorazione con servizio ai tavoli, dovesse valere come SCIA unica commerciale e sanitaria, con trasmissione agli enti competenti. In subordine, ha dedotto che il Comune avrebbe dovuto sollecitare la regolarizzazione o l'integrazione documentale ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, l. 241/1990, anziché adottare un provvedimento negativo fondato su un profilo meramente formale. All'udienza il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso introduttivo, poiché il primo provvedimento era stato sostituito da quello adottato in sede di riesame. La ricorrente ha dichiarato di conservare interesse anche ai fini di una possibile domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, poiché la prima determinazione comunale era stata sostituita dalla successiva nota adottata a seguito del riesame disposto in sede cautelare. Tuttavia, ha precisato che l'eventuale illegittimità del primo atto potrà essere accertata ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., essendo stata prospettata dalla ricorrente la permanenza dell'interesse a tale accertamento. Il giudice non ha definito il merito del ricorso introduttivo né quello dei motivi aggiunti, rilevando che non era ancora decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 71, comma 5, c.p.a. rispetto al deposito dei motivi aggiunti del 18 febbraio 2026. Ha quindi rinviato la prosecuzione del giudizio a una nuova udienza pubblica fissata per il 7 luglio 2026. La decisione sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
artt. 1 e 19 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione alla disciplina della SCIA, ai principi di collaborazione e all'esercizio dei poteri amministrativi nei confronti della segnalazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato per il dovere dell'amministrazione di agire secondo buona fede e collaborazione nei rapporti con il privato.
art. 19, comma 3-bis, l. 241/1990
È invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di sollecitare la regolarizzazione o l'integrazione della SCIA prima dell'adozione di una determinazione negativa.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato con riferimento alla richiesta di annullamento in autotutela delle determinazioni comunali.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
La sostituzione dell'atto impugnato determina l'improcedibilità dell'azione di annullamento, ma consente al giudice di accertare l'eventuale illegittimità dell'atto ai fini risarcitori quando il ricorrente abbia manifestato uno specifico interesse in tal senso.
art. 71, comma 5, c.p.a.
Il mancato decorso del termine dilatorio rispetto al deposito dei motivi aggiunti impedisce la decisione immediata del merito e impone il rinvio della discussione.
art. 64 d.lgs. 59/2010
È richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
art. 1 d.lgs. 222/2016
È richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla modulistica e ai regimi amministrativi applicabili alle attività economiche.
artt. 2 e 5 d.P.R. 160/2010
Sono richiamati in relazione al ruolo e al funzionamento del SUAP nella gestione della segnalazione.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato viene sostituito, nel corso del giudizio, da una successiva determinazione avente analogo oggetto, l'azione di annullamento contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sostituzione dell'atto impugnato non impedisce al giudice di accertarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., se il ricorrente manifesta un interesse concreto a tale accertamento ai fini di una domanda risarcitoria.
- La pendenza di motivi aggiunti contro il provvedimento sostitutivo non consente la definizione immediata del merito quando non sia ancora decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 71, comma 5, c.p.a.; in tal caso la causa deve essere rinviata a nuova udienza.
- La dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione dell'atto originario e il rinvio della decisione sui motivi aggiunti costituiscono una pronuncia non definitiva, con riserva della regolazione delle spese alla sentenza conclusiva del giudizio.
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