Ordinanza n. 4245/2026 - Roma, Sezione 1B
Per l'annullamento, previa misura cautelare - del provvedimento “n.429660\2-11 di prot.” del 26 novembre 2025, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - (CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO) ha determinato “la inidoneità” del candidato per “presenza di IMC maggiore di 30 (30,7)”, di conseguenza provvedendo per l'esclusione del ricorrente dal “Concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale del Reclutamento il 6 giugno 2025”; - di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità ed esclusione dal concorso per l'ammissione di allievi carabinieri, motivato dalla presenza di un indice di massa corporea superiore a 30
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa concessione di una misura cautelare, il provvedimento con cui il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha dichiarato inidoneo per la presenza di un indice di massa corporea pari a 30,7, disponendone l'esclusione dal concorso. Il ricorso era rivolto anche contro gli atti presupposti, contestuali, consequenziali o connessi. In sede cautelare il TAR ha ritenuto necessario acquisire la domanda concorsuale, i verbali degli esami e delle misurazioni effettuate sul candidato, i verbali delle decisioni della Commissione e gli ulteriori atti posti a fondamento dell'esclusione, corredati da una relazione di servizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito. Ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ordinando di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza l'informativa e la documentazione relativa ai presupposti dell'esclusione, inclusi domanda concorsuale, verbali degli esami e delle misurazioni, verbali della Commissione e relazione di servizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la disposizione quale base per ordinare all'amministrazione il deposito degli atti e dei documenti necessari alla decisione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la disposizione quale fondamento dell'acquisizione istruttoria d'ufficio degli elementi documentali e informativi necessari alla delibazione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede di verificare i presupposti tecnici e documentali di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di depositare gli atti su cui l'esclusione si fonda, corredati da una relazione di servizio, e rinviare la trattazione cautelare dopo l'integrazione istruttoria.
- L'ordine istruttorio può riguardare la domanda concorsuale, i verbali degli esami e delle misurazioni, nonché i verbali delle determinazioni della commissione relativi al candidato, quando tali documenti siano necessari per la delibazione cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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