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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01009/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Catania, sostenendo che la notifica del dispositivo e della motivazione era stata eseguita il 13/06/2025 e quindi l'appello depositato il 26/06/2025 doveva ritenersi tempestivo. La difesa ha richiamato la disciplina sulla rappresentanza e difesa dell'imputato (art. 420, comma 2-ter c.p.p.) e ha contestato l'applicabilità di talune norme richiamate dal giudice d'appello, sostenendo che la decorrenza dei termini dovesse essere valutata a partire dalla notifica al detenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che, essendo il ricorrente presente in udienza tramite video collegamento al momento della lettura del dispositivo e della motivazione, il termine per proporre impugnazione fosse quello di 15 giorni previsto dall'art. 544, comma 1, e richiamato dall'art. 585, comma 1, lett. a), con decorrenza dalla lettura in udienza. La successiva notifica e la trasmissione di copia al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. servono ad adempiere obblighi informativi nei confronti del detenuto e non incidono sulla decorrenza del termine di impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lettera c)

    Norma richiamata dalla Corte di appello per dichiarare l'inammissibilità dell'appello presentato oltre il termine: disciplina le cause di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 1, lett. a)

    Individua il richiamo al termine di impugnazione; la Corte di Cassazione l'ha applicata con riferimento alla decorrenza del termine dalla lettura in udienza.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre l'appello decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza; parametro normativo ritenuto applicabile dalla Corte dato che il ricorrente era presente via video.

  • art. 420 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa relativa alla rappresentanza e difesa dell'imputato; la Corte ha ritenuto che, nonostante le questioni sollevate, la presenza in videocollegamento determinasse già la conoscenza effettiva del provvedimento, rendendo ininfluente l'argomento proposto.

  • art. 148 cod. proc. pen.

    Rilevata dalla difesa in relazione alla notifica: la Corte ha osservato che la notifica successiva non modifica la decorrenza del termine quando l'imputato ha già avuto conoscenza effettiva in udienza.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter disp. att.

    Disciplina la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha precisato che tale adempimento è ordinariamente volto a garantire la conoscenza del provvedimento al detenuto ma non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione quando il detenuto ha già avuto conoscenza in udienza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la condanna di euro 3.000.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di rappresentazione del motivo di ricorso nella motivazione della Corte, ossia i limiti di sintesi ammessi nella esposizione del motivo per la decisione.

Massime di principio

  • La presenza dell'imputato in udienza, anche tramite videocollegamento, determina di norma la conoscenza effettiva del dispositivo e della motivazione e fa decorrere i termini di impugnazione dalla lettura in udienza (art. 544, comma 1).
  • La successiva notifica o la trasmissione di copia al Direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att.) svolge funzione informativa/organizzativa e, se l'imputato ha già avuto conoscenza in udienza, non interrompe né sospende la decorrenza dei termini processuali.
  • Per far valere una diversa decorrenza dei termini il ricorrente deve dimostrare concretamente l'assenza di conoscenza effettiva (es. non presenza in udienza) o l'erroneità della procedura di comunicazione/notifica; argomentazioni generiche sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata puntuale adesione ai termini processuali può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto è essenziale agire tempestivamente o documentare adeguatamente l'impossibilità di conoscere il provvedimento.
  • Quando si discute la decorrenza dei termini per detenuti, occorre distinguere tra la conoscenza effettiva in udienza e le formalità di notifica: solo l'effettiva conoscenza può essere rilevante per l'inizio della decorrenza dei termini se non è provata la mancata ricezione/partecipazione.

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