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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19910/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un presunto "errore di fatto" nella sentenza della Sesta sezione penale della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso la condanna confermata dalla Corte d'appello di Messina per partecipazione qualificata all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha sostenuto due profili: 1) errore nella valutazione delle prove e nell'interpretazione delle intercettazioni, con la conseguente ingiusta qualificazione del suo ruolo come "organizzatore" dell'associazione, mentre egli sarebbe stato subalterno al fratello Antonino e dedito al solo piccolo spaccio; 2) difetto di correlazione tra l'imputazione originaria (essere "capo e promotore") e la riqualificazione operata in sentenza come "organizzatore", sicché la condanna per ruolo diverso avrebbe lesionato il diritto di difesa.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate non rientrano nell'ambito dell'errore materiale o di fatto perseguibile con il ricorso straordinario, essendo in realtà contestazioni di valutazione e di diritto (interpretazione degli elementi probatori, valutazione del ruolo di "organizzatore", e difetto di correlazione imputazione/condanna) non rimovibili con il rimedio straordinario. Ha inoltre osservato che la Sesta sezione aveva dato atto della riqualificazione del ruolo e che l'eventuale vizio di correlazione doveva essere dedotto con il normale ricorso per cassazione; in ogni caso costituiva questione di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Definisce l'errore materiale e l'errore di fatto come possibile motivo di ricorso straordinario contro le pronunce della Corte di cassazione; la Corte interpreta la norma restringendone l'ambito ai soli errori percettivi (svista/ equivoco) decisivi e non estendendola agli errori di valutazione o di diritto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per addebitare al ricorrente le spese.

  • art. 623 e art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme che avrebbero giustificato l'annullamento e la restituzione degli atti al giudice di merito in caso di vizio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte osserva che tali questioni dovevano essere dedotte con il ricorso per cassazione e, comunque, attengono al diritto e non a un errore di fatto rimediabile con il ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi (svista o equivoco) nei provvedimenti della Corte di cassazione; non è lo strumento per impugnare valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche.
  • Le contestazioni sull'errata valutazione delle prove o sulla qualificazione del ruolo dell'imputato (es. "organizzatore" vs "partecipante") costituiscono errori di giudizio o di diritto e vanno dedotte con i rimedi ordinari (ricorso per cassazione) e non con il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • La mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, ove ritenuta nullità o vizio rilevante, deve essere sollevata nei termini e con gli strumenti ordinari: omessa deduzione in cassazione può comportare perdita del rimedio.
  • Perché un errore di fatto sia rilevante ai fini del ricorso straordinario deve essere decisivo: la parte deve dimostrare che la svista ha determinato una decisione significativamente diversa.
  • La Corte può considerare tacitamente valutate e respinte deduzioni non espressamente trattate purché il motivo sia stato oggetto di trattazione nel giudizio di legittimità; l'assenza di enunciazione formale non equivale sempre a omissione.

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