Corte di giustizia, Sentenza C-271/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 marzo 2025. — Igor Shuvalov contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inclusione del nome del ricorrente – Sostegno ad azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato di organizzazioni internazionali in Ucraina. — Causa C-271/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Igor Shuvalov contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il suo inserimento negli elenchi sanzionatori UE relativi all’Ucraina. La Corte ritiene corretto l’uso, da parte del Consiglio, di elementi antecedenti e di dichiarazioni pubbliche per dimostrare un sostegno attivo alle politiche russe contestate. Conferma inoltre che le misure non violano la libertà di espressione, sono proporzionate rispetto al diritto di proprietà e che gli ulteriori motivi sono infondati o irricevibili.
Impugnazione respinta: legittimo il mantenimento delle misure restrittive UE nei confronti di Igor Shuvalov per sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel confermare: 1) la valutazione del Consiglio sulla sussistenza del criterio di inserimento relativo al sostegno ad azioni o politiche contro l’Ucraina; 2) l’adeguatezza della motivazione degli atti restrittivi; 3) la compatibilità delle misure con la libertà di espressione; 4) la proporzionalità della limitazione del diritto di proprietà; 5) il rispetto della parità di trattamento; 6) il rispetto della tutela giurisdizionale effettiva e l’insussistenza di sviamento di potere.
Principio di diritto
La Corte conferma che il Consiglio può fondare e mantenere misure restrittive anche su fatti e dichiarazioni anteriori alla data dell’atto, purché tali elementi, letti nel contesto complessivo e alla luce di indizi precisi, concreti e concordanti, dimostrino che la persona interessata, alla data rilevante, sosteneva attivamente azioni o politiche che compromettono l’Ucraina; il congelamento di fondi e il divieto di viaggio non violano di per sé né la libertà di espressione, quando le dichiarazioni sono usate come elementi di prova, né il diritto di proprietà, trattandosi di misure cautelari, temporanee, reversibili e proporzionate all’obiettivo di pressione sul governo russo. Ne consegue la legittimità del mantenimento dell’inserimento di Igor Shuvalov negli elenchi sanzionatori e il rigetto integrale dell’impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2014/145/PESC
- Decisione (PESC) 2022/329
- Decisione (PESC) 2022/265
- Decisione (PESC) 2022/1530
- Decisione (PESC) 2023/572
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Regolamento (UE) 2022/330
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/260
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
Impugnazione respinta: misure restrittive nei confronti di Igor Shuvalov
Si tratta di un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento proposto da Igor Shuvalov avverso gli atti UE di inserimento e mantenimento del suo nome nelle liste sanzionatorie relative alla situazione in Ucraina. La pronuncia riguarda il congelamento di capitali e risorse economiche, nonché il divieto di ingresso/transito, nell’ambito della PESC e del regolamento n. 269/2014.
Contesto normativo e fatti rilevanti
Il Consiglio aveva inizialmente inserito il nome di Shuvalov il 23 febbraio 2022 e lo aveva successivamente mantenuto nelle liste con atti di settembre 2022 e marzo 2023. La motivazione richiamava il suo ruolo di presidente della VEB.RF, il precedente incarico di vice primo ministro della Federazione russa e alcune dichiarazioni pubbliche del 2014 sullo sviluppo economico della Crimea a seguito dell’annessione illegale. Il criterio applicato era quello del sostegno ad azioni o politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Dinanzi al Tribunale, Shuvalov aveva dedotto sette motivi, tra cui errore manifesto di valutazione, difetto di motivazione, violazione della libertà di espressione, del diritto di proprietà, della parità di trattamento, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e sviamento di potere. Il Tribunale aveva respinto tutti i motivi, ritenendo che il Consiglio disponesse di un insieme di indizi sufficientemente precisi, concreti e concordanti e che le misure fossero cautelari, temporanee e reversibili.
Primo motivo di impugnazione: valutazione dei fatti e uso di elementi antecedenti
In sede di impugnazione, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avesse snaturato i fatti consentendo al Consiglio di fondarsi su circostanze risalenti nel tempo e di attribuire alla sua carica di presidente della VEB.RF un significato che non emergeva dalla motivazione degli atti. La Corte ricorda che, in caso di contestazione, l’istituzione deve dimostrare la fondatezza dei motivi e che è possibile prendere in considerazione elementi antecedenti se essi suffragano la motivazione e dimostrano una continuità tra situazione passata e attuale.
La Corte osserva che il Tribunale aveva valorizzato sia il ruolo attuale del ricorrente nella VEB.RF, sia le sue dichiarazioni pubbliche precedenti, per concludere che il sostegno alle azioni contestate era continuativo dal 2014 fino all’adozione degli atti controversi. La censura di snaturamento dei fatti è stata dichiarata irricevibile perché non specificamente indicata. Nel merito, la Corte conferma che non vi è errore di diritto nel considerare che il sostegno attivo potesse desumersi dalla complessiva situazione del ricorrente.
Secondo motivo di impugnazione: obbligo di motivazione
Quanto al difetto di motivazione, la Corte rileva che gli atti controversi richiamavano chiaramente il criterio a) e che il ricorrente era stato messo in condizione di capire le ragioni dell’inserimento e di difendersi. Il fatto che il Consiglio abbia evocato anche il criterio d) nel contenzioso non incide sulla sufficienza della motivazione degli atti, che il Tribunale aveva correttamente valutato nel contesto noto all’interessato.
Terzo motivo di impugnazione: libertà di espressione
La Corte respinge anche la doglianza relativa alla libertà di espressione. Le dichiarazioni pubbliche del ricorrente sono state usate come elementi di prova per dimostrare la sussistenza del criterio di inserimento, non come base per sanzionare in sé l’espressione. Le misure restrittive di congelamento e divieto di viaggio non incidono, di per sé, sul libero esercizio della libertà di espressione. La Corte distingue il caso dalla giurisprudenza della Corte EDU richiamata dal ricorrente, poiché lì si trattava di una sanzione penale per espressioni politiche, mentre qui le misure hanno natura cautelare.
Quarto motivo di impugnazione: diritto di proprietà e proporzionalità
In relazione al diritto di proprietà, la Corte ribadisce che esso non è assoluto e può subire limitazioni previste dalla legge, rispettose del contenuto essenziale e proporzionate a finalità di interesse generale. Le misure restrittive sono qualificate come cautelari, temporanee e reversibili; inoltre, sono sottoposte a riesame e possono essere oggetto di autorizzazioni nazionali per l’uso o lo sblocco di determinati capitali.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente escluso una violazione del contenuto essenziale del diritto di proprietà e abbia giustamente considerato non manifestamente inadeguate le misure rispetto all’obiettivo di esercitare pressione sul governo russo e sui suoi dirigenti. Le deduzioni del ricorrente sulla durata pratica delle misure e sulle prassi nazionali di autorizzazione sono considerate generiche e non decisive. È respinta anche la censura relativa all’asserita impossibilità di ottenere in futuro la cancellazione dall’elenco, poiché il mantenimento dell’inserimento era giustificato dal criterio applicato.
Quinto motivo di impugnazione: parità di trattamento
La censura sulla parità di trattamento è respinta perché dipendeva dall’accoglimento del primo motivo di impugnazione. Dato che il primo motivo è stato respinto, manca il presupposto logico per ritenere violato il principio di parità di trattamento.
Sesto motivo di impugnazione: tutela giurisdizionale effettiva e sviamento di potere
La Corte dichiara infondato e, in sostanza, inammissibile il sesto motivo, poiché il ricorrente si limita a rinviare agli argomenti già sviluppati in primo grado senza indicare con precisione gli errori di diritto imputati alla sentenza impugnata. Il motivo si risolve in una richiesta di riesame del ricorso di primo grado, non consentita in sede di impugnazione.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Igor Shuvalov alle spese, compreso il pagamento di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nelle misure restrittive UE, possono essere valorizzati fatti e dichiarazioni antecedenti se idonei a dimostrare continuità e attualità del sostegno alle azioni o politiche sanzionate. Ribadisce inoltre che il congelamento dei beni e il divieto di viaggio non violano automaticamente la libertà di espressione o il diritto di proprietà, quando rispettano il quadro normativo, sono proporzionati e restano revocabili al venir meno dei presupposti.
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