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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4872 - Corte di Cassazione

TRIBUTI IN GENERE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGETTIVO Enti di tipo associativo non commerciale - Effettiva vita associativa ed assembleare - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi non commerciali. Sosteneva che l'ANFE, oltre a richiedere una quota annuale, imponesse ai soci quote mensili per l'utilizzo delle attrezzature sportive e che tali somme costituissero corrispettivi commerciali. Contestava inoltre l'assenza di una reale vita associativa e assembleare, poiché gli associati non sarebbero stati effettivamente convocati né avrebbero partecipato alle assemblee. Secondo l'Agenzia, ciò rendeva l'associazione solo formalmente tale, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria su IRAP e IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la questione decisiva relativa all'effettiva vita associativa e assembleare dell'ANFE. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà verificare in fatto la partecipazione degli associati alla vita assembleare e l'esistenza delle relative prove. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti; il ricorso incidentale dell'ANFE è stato dichiarato inammissibile perché l'associazione era risultata interamente vittoriosa nel giudizio d'appello e le questioni non esaminate potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • Art. 111 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo vigente ratione temporis; oggi art. 148 TUIR

    Le disposizioni di cui al comma 3 [...] si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole [...] riguardanti la vita associativa.

    Le attività svolte da un'associazione sportiva dilettantistica in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso corrispettivi specifici degli associati possono beneficiare della non commercialità solo se l'associazione rispetta concretamente le clausole statutarie sulla partecipazione degli associati, sulla disciplina uniforme del rapporto associativo e sul funzionamento dell'assemblea.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    La sentenza richiama i requisiti previsti per ONLUS ed enti non commerciali, la cui effettiva sussistenza doveva essere verificata insieme alle condizioni previste dal TUIR per gli enti associativi.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi di impugnazione ritualmente proposti. La CTR ha violato tale obbligo omettendo di esaminare la censura relativa alla mancanza di una reale vita assembleare.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione; nel caso concreto sono stati accolti i motivi fondati sull'omessa pronuncia.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    La norma è stata invocata dall'associazione in relazione ai requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento, ma tali questioni non sono state esaminate definitivamente e potranno essere riproposte in sede di rinvio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata in tema di motivazione degli atti tributari; la relativa questione è rimasta impregiudicata per effetto del rinvio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    Richiamata dall'ANFE in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni scritte di terzi; la Corte non ha deciso nel merito tale doglianza.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Richiamata dall'ANFE riguardo alla detrazione dell'IVA; la questione è stata dichiarata non esaminabile in questa fase e potrà essere riproposta nel giudizio di rinvio.

  • Art. 54 Cost.

    Richiamato dall'ANFE in relazione ai principi di capacità contributiva ed effettività della tassazione; la Corte non ha definito la questione.

Massime di principio

  • Per accedere alle agevolazioni fiscali degli enti associativi non commerciali non è sufficiente prevedere formalmente nello statuto le clausole richieste: occorre dimostrare che la vita associativa e assembleare sia realmente svolta.
  • La convocazione e la partecipazione degli associati alle assemblee, l'approvazione dei bilanci, la tenuta dei verbali e l'effettivo esercizio dei diritti associativi costituiscono elementi rilevanti per provare la genuinità dell'ente.
  • Il pagamento di quote o corrispettivi aggiuntivi da parte degli associati non comporta automaticamente la natura commerciale dell'attività, ma il beneficio fiscale può essere escluso se manca la concreta conformità dell'associazione alle clausole statutarie sulla vita associativa.
  • Un'associazione formalmente costituita può essere riqualificata come ente commerciale quando gli associati risultano, in concreto, meri clienti e non partecipano alla gestione e alle decisioni dell'ente.
  • In caso di omessa pronuncia del giudice su una censura decisiva, la sentenza può essere cassata con rinvio; il giudice di rinvio dovrà esaminare anche gli aspetti fattuali e le prove relativi all'effettivo funzionamento dell'associazione.
  • La decisione della Cassazione non ha stabilito definitivamente che l'ANFE fosse commerciale o che le imposte fossero dovute: ha imposto un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale.

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