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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29132/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento IRAP, IVA e IRPEF relativi all'anno d'imposta 2003 emessi a carico di una società in nome collettivo e dei soci, per il maggior reddito ritenuto derivante da non congruità dei ricavi rispetto allo studio di settore SG66U e da antieconomicità della gestione. La società era stata messa in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese. I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento per mancato e irregolare contraddittorio endoprocedimentale: il questionario-invito sarebbe stato notificato non alla società, ma a un socio che non era più amministratore, sicché il contraddittorio non si sarebbe validamente instaurato. La CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo validi gli atti e affermando che l'accertamento non fosse fondato solo sugli studi di settore ma anche sull'antieconomicità della gestione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle norme sugli accertamenti e sulla notifica, sostenendo la nullità dell'avviso per mancata regolare convocazione al contraddittorio; gli altri motivi restano assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che l'avviso era integralmente fondato sugli studi di settore e che il questionario con invito al contraddittorio non era stato notificato validamente alla società, ma solo a un socio non amministratore, mentre la rappresentanza nella fase di liquidazione spettava esclusivamente al liquidatore. Poiché il contraddittorio endoprocedimentale, necessario nel procedimento di accertamento da studi di settore, non si era formalmente instaurato con la società, l'avviso è stato dichiarato nullo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata, con decisione nel merito e accoglimento dell'originario ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato tra le norme invocate per contestare la legittimità dell'accertamento e della notifica dell'invito al contraddittorio

  • art. 39, primo comma, lett. d-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base normativa dell'accertamento presuntivo

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato con riguardo alle modalità di notifica degli atti impositivi

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427

    richiamato quale fonte degli studi di settore utilizzati nell'accertamento

  • art. 145, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per contestare la regolarità della notificazione alla società

  • art. 2309 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti della liquidazione e alla rappresentanza della società di persone

  • art. 2310 c.c.

    richiamato in relazione alla fase liquidatoria e alla legittimazione rappresentativa

  • art. 2193, secondo comma, c.c.

    richiamato in tema di pubblicità legale e opponibilità delle vicende societarie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato solo per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle entrate, soggetto esonerato dal versamento mediante prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nell'accertamento fondato sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è elemento necessario: la sua omessa instaurazione comporta la nullità dell'avviso quando l'Ufficio fondi integralmente l'accertamento sugli standard settoriali.
  • Se la società è in liquidazione, la rappresentanza processuale e sostanziale per la ricezione di atti e inviti al contraddittorio spetta al liquidatore e non ai singoli soci non investiti della rappresentanza; la notifica a un socio non amministratore non vale a instaurare validamente il contraddittorio con la società.
  • L'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base degli studi di settore solo quando il contribuente, regolarmente convocato, non partecipi al contraddittorio; se la convocazione non è valida, manca il presupposto procedimentale per tale modalità motivazionale.
  • La mancata partecipazione del contribuente a un contraddittorio regolarmente instaurato legittima l'Ufficio a fondare l'accertamento sugli standard, ma il contribuente conserva in giudizio piena facoltà di dimostrare le specificità dell'attività economica e di contestare lo scostamento.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie il ricorso e non residuano questioni di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo direttamente il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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