Cassazione Civile, Ordinanza n. 29132/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento IRAP, IVA e IRPEF relativi all'anno d'imposta 2003 emessi a carico di una società in nome collettivo e dei soci, per il maggior reddito ritenuto derivante da non congruità dei ricavi rispetto allo studio di settore SG66U e da antieconomicità della gestione. La società era stata messa in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese. I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento per mancato e irregolare contraddittorio endoprocedimentale: il questionario-invito sarebbe stato notificato non alla società, ma a un socio che non era più amministratore, sicché il contraddittorio non si sarebbe validamente instaurato. La CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo validi gli atti e affermando che l'accertamento non fosse fondato solo sugli studi di settore ma anche sull'antieconomicità della gestione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle norme sugli accertamenti e sulla notifica, sostenendo la nullità dell'avviso per mancata regolare convocazione al contraddittorio; gli altri motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che l'avviso era integralmente fondato sugli studi di settore e che il questionario con invito al contraddittorio non era stato notificato validamente alla società, ma solo a un socio non amministratore, mentre la rappresentanza nella fase di liquidazione spettava esclusivamente al liquidatore. Poiché il contraddittorio endoprocedimentale, necessario nel procedimento di accertamento da studi di settore, non si era formalmente instaurato con la società, l'avviso è stato dichiarato nullo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata, con decisione nel merito e accoglimento dell'originario ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato tra le norme invocate per contestare la legittimità dell'accertamento e della notifica dell'invito al contraddittorio
art. 39, primo comma, lett. d-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base normativa dell'accertamento presuntivo
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato con riguardo alle modalità di notifica degli atti impositivi
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato quale fonte degli studi di settore utilizzati nell'accertamento
art. 145, secondo comma, c.p.c.
richiamato per contestare la regolarità della notificazione alla società
art. 2309 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della liquidazione e alla rappresentanza della società di persone
art. 2310 c.c.
richiamato in relazione alla fase liquidatoria e alla legittimazione rappresentativa
art. 2193, secondo comma, c.c.
richiamato in tema di pubblicità legale e opponibilità delle vicende societarie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato solo per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle entrate, soggetto esonerato dal versamento mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- Nell'accertamento fondato sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è elemento necessario: la sua omessa instaurazione comporta la nullità dell'avviso quando l'Ufficio fondi integralmente l'accertamento sugli standard settoriali.
- Se la società è in liquidazione, la rappresentanza processuale e sostanziale per la ricezione di atti e inviti al contraddittorio spetta al liquidatore e non ai singoli soci non investiti della rappresentanza; la notifica a un socio non amministratore non vale a instaurare validamente il contraddittorio con la società.
- L'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base degli studi di settore solo quando il contribuente, regolarmente convocato, non partecipi al contraddittorio; se la convocazione non è valida, manca il presupposto procedimentale per tale modalità motivazionale.
- La mancata partecipazione del contribuente a un contraddittorio regolarmente instaurato legittima l'Ufficio a fondare l'accertamento sugli standard, ma il contribuente conserva in giudizio piena facoltà di dimostrare le specificità dell'attività economica e di contestare lo scostamento.
- Quando il giudice di legittimità accoglie il ricorso e non residuano questioni di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo direttamente il ricorso originario del contribuente.
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