Sentenza n. 426/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 583/2024 pubbl. il 26/03/2024 RG n. 623/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. L'azione riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese liquidate nel giudizio ordinario. Il Collegio ha verificato la rituale notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione il 7 agosto 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione e del deposito del ricorso di ottemperanza, avvenuti il 23 aprile 2025. Non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in particolare la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché l'inottemperanza del Ministero non era contestata, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'importo riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire il giudicato nei successivi 60 giorni e precisando che non spetta alcun compenso aggiuntivo, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando sia accertata e non contestata la mancata esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione l'attivazione di una prestazione in favore del ricorrente, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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