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Sentenza

Sentenza n. 11597/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0000623 del 24.05.2024 ed elenco ammessi alla prova scritta nella Regione Marche n. 0000666 del 05-06-2024; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 37; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l’'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all' adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\10\2025, per l’annullamento: - del decreto USR Marche n. 1342 pubblicato in data 24 luglio 2025 di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Marche, nonché di tutte le e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di tutti gli atti,anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti.

Giustizia amministrativa202408058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui non include la ricorrente, nonché gli atti presupposti, la prova preselettiva, il relativo punteggio e la graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ha conseguito 37/50 nella prova preselettiva e non è stata ammessa alla prova scritta, poiché nella Regione Marche la soglia utile era pari a 38 punti. Con il ricorso e i motivi aggiunti ha contestato la graduatoria di ammissione, il bando, il D.M. n. 194/2022, il D.P.C.M. 3 ottobre 2023, la prova preselettiva, il punteggio attribuito e la graduatoria finale. Ha dedotto: l'erroneità, ambiguità o fuorvianza di alcuni quesiti; la violazione delle norme costituzionali e regolamentari e l'eccesso di potere nella previsione dell'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, mentre il regolamento prevedeva l'attivazione della preselezione oltre il limite di quattro volte i posti; l'illegittimità della regionalizzazione della procedura e delle soglie differenziate, poiché candidati con punteggi inferiori sarebbero stati ammessi in altre regioni; l'irragionevolezza e sproporzione di una soglia superiore alla sufficienza aritmetica, considerato che il punteggio della preselettiva non concorreva alla graduatoria finale; il difetto di istruttoria e motivazione nella determinazione della soglia; l'illegittima riduzione dei posti messi a concorso in conseguenza della procedura straordinaria, con riflessi sulla soglia di ammissione. L'interveniente ad opponendum ha eccepito anche la tardività dell'impugnazione delle clausole del bando e ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando la legittimità degli atti concorsuali. Ha ritenuto legittimo il criterio numerico che ammette alla prova scritta i candidati collocati entro un numero pari a tre volte i posti disponibili, senza necessità di una soglia minima di sufficienza predeterminata: il criterio seleziona comunque i punteggi più elevati e non contrasta con il principio meritocratico. Ha escluso la contraddittorietà tra la soglia di quattro volte i posti, prevista per stabilire se attivare la preselezione, e quella di tre volte i posti, prevista per determinare il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta, poiché le due soglie perseguono finalità diverse e rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione. Ha ritenuto legittima la procedura articolata su base regionale, in quanto l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 presuppone graduatorie regionali: le diverse soglie sono conseguenza della diversa distribuzione territoriale di candidati e posti e non determinano disparità di trattamento, che deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria. Ha escluso l'irragionevolezza della soglia concretamente risultata nella Regione Marche, poiché essa costituisce l'esito oggettivo del criterio numerico previsto dal bando e varia in relazione alla competitività della procedura, ai candidati e ai punteggi. Le contestazioni sulla ristrettezza della platea ammessa attengono al merito organizzativo e non evidenziano arbitrarietà manifesta. Quanto ai quesiti, il giudice ha ritenuto che la loro formulazione e selezione rientrino nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Le risposte indicate dalla Commissione sono state ritenute coerenti con il quadro normativo; le alternative prospettate dalla ricorrente configuravano meri distrattori o interpretazioni plausibili, senza prova dell'oggettiva erroneità dei quesiti o delle risposte. Sono state respinte anche le censure relative alla determinazione dei posti e alla loro asserita riduzione per la procedura straordinaria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La disposizione è stata letta come presupposto della formazione di distinte graduatorie regionali, con conseguente calcolo regionale dei candidati ammessi e delle soglie.

  • art. 6, comma 9, D.M. 194/2022

    La previsione regolamentare è stata considerata compatibile con il criterio del bando che ammette alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica è stata assorbita dal rigetto della domanda di annullamento e dell'accertamento del diritto all'ammissione.

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, accesso agli uffici pubblici, imparzialità e buon andamento non sono stati ritenuti violati dal sistema di ammissione numerico e regionale.

  • art. 2, par. 1, Protocollo addizionale CEDU

    La censura fondata sulla disposizione non è stata ritenuta idonea a superare la legittimità del sistema concorsuale.

Massime di principio

  • È legittimo prevedere, per l'ammissione a una prova concorsuale successiva, un criterio numerico rapportato a un multiplo dei posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima di sufficienza: tale criterio seleziona i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non contrasta con il principio meritocratico.
  • Non è contraddittoria la previsione di una soglia numerica per determinare se attivare la preselezione e di una diversa soglia, più restrittiva, per determinare il numero massimo degli ammessi alla prova scritta, poiché le due soglie possono perseguire rispettivamente una funzione organizzativa preliminare e una funzione di contenimento della platea nella fase successiva.
  • Quando la disciplina concorsuale prevede graduatorie regionali e posti distinti per regione, la soglia di ammissione può legittimamente variare territorialmente in funzione del rapporto tra candidati e posti disponibili. Il diverso punteggio minimo richiesto nelle varie regioni non costituisce, di per sé, disparità di trattamento, poiché la parità va valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale.
  • La soglia di ammissione risultante dall'applicazione di un criterio numerico prefissato non è arbitraria o priva di istruttoria per il solo fatto di essere superiore alla sufficienza aritmetica o diversa da quella di altre regioni; essa è sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • La scelta e la formulazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi. La mera plausibilità di risposte alternative o la diversa interpretazione prospettata dal candidato non dimostrano l'illegittimità del quesito.
  • La presenza di opzioni errate ma plausibili in un test a risposta multipla non determina, di per sé, l'illegittimità della prova, poiché tali opzioni possono svolgere la funzione fisiologica di distrattori, salvo che emerga un'oggettiva erroneità o ambiguità incompatibile con l'univocità della risposta corretta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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