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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23622/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009, emessa per il recupero di euro 391.794,00 a titolo di maggior reddito d'impresa, fondato su un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost. in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, 156, comma 2, e 161 c.p.c., lamentando che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulle ulteriori doglianze di merito, diverse dal solo difetto di notifica, inerenti all'infondatezza della pretesa erariale e alla non configurabilità del maggior reddito imponibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo non coerente con il vizio denunciato, poiché, a fronte di una dedotta omessa pronuncia, la censura era impostata come violazione di legge e come insufficienza/mancanza di motivazione, senza univoco riferimento alla nullità della decisione per omissione di pronuncia. Inoltre, ha rilevato che la ricorrente non aveva trascritto le doglianze di appello asseritamente non esaminate e che il ricorso era comunque troppo generico nell'individuazione delle censure rimaste inevase. La società è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La deduzione di omessa pronuncia deve essere ricondotta a un vizio di nullità della sentenza e non può essere mascherata come mera violazione di legge o difetto di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è requisito essenziale; tuttavia, nel caso di omessa pronuncia, il vizio va inquadrato correttamente nel paradigma processuale pertinente.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Le nullità processuali rilevano secondo il principio di strumentalità delle forme, ma il ricorso deve individuare in modo chiaro il vizio dedotto.

  • art. 161 c.p.c.

    Le nullità della sentenza sono deducibili nei modi e nei limiti propri del mezzo di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare motivi immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su domande, eccezioni o motivi di appello integra un vizio denunciabile solo se il motivo lo prospetta in modo univoco.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il procedimento camerale è stato attivato nella forma prevista dalla disciplina applicabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti dell'inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve emergere in modo univoco dal contenuto del motivo; se il ricorrente la prospetta come violazione di legge o come vizio di motivazione, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; la genericità della doglianza o l'indeterminatezza delle questioni asseritamente omesse impediscono il sindacato di legittimità.
  • Quando la parte ricorrente è soccombente nei gradi di merito e lamenta l'omessa pronuncia su motivi di appello, deve trascrivere o comunque riprodurre in modo autosufficiente le doglianze rimaste inevase, così da consentire il controllo della Corte.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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