Cassazione Penale, Sentenza n. 24603/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per essere stata eseguita tramite p.e.c. al difensore dopo un tentativo di notifica presso l'abitazione di Ascoli Piceno e deposito presso la casa comunale; 2) violazione delle norme sul procedimento del contumace (art. 548, comma 3, e art. 585, comma 2, c.p.p., nel testo previgente alla legge n. 67/2014) per omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, con conseguente mancato decorso del termine di impugnazione per l'imputato; 3) omesso esame della memoria difensiva trasmessa via p.e.c. in data 11/10/2021 contenente elementi sul comportamento successivo al reato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse creato una situazione di incertezza fra due elezioni di domicilio effettuate nella stessa giornata e che, avendo egli dato causa alla situazione, non potesse eccepire la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; inoltre la notifica al difensore non è stata ritenuta radicalmente viziata alla luce del rapporto professionale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la mancata notifica dell'estratto contumaciale potesse essere opposta dal difensore dopo la pronuncia: la giurisprudenza consente comunque al giudice dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione validamente proposta dal difensore e l'imputato potrà utilizzare strumenti alternativi (es. incidente di esecuzione o impugnazione "apparentemente tardiva"). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la memoria difensiva tardiva rispetto ai termini perentori introdotti dalla disciplina emergenziale (art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 176/2020) e i documenti allegati inutilizzabili per essere stati sottratti al regolare contraddittorio; perciò non sussisteva obbligo di valutazione da parte del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, c.p.p.
Usata per valutare la legittimità della notificazione tramite p.e.c. al difensore; la Corte ha ritenuto che la notificazione al difensore sia regolare nel contesto dato e non viziata al punto da determinare nullità assoluta quando l'imputato ha contribuito alla situazione di incertezza sulla elezione di domicilio.
art. 182 c.p.p.
Applicato per escludere che il ricorrente potesse eccepire la nullità della notificazione quando egli stesso aveva creato la situazione di incertezza tra domiciliazioni; la norma impedisce di dedurre nullità di ordine generale a regime intermedio se il terzo ha contribuito al vizio.
art. 179 c.p.p.
Richiamata nella distinzione tra notificazioni che, per rapporto fiduciario con il difensore, possono costituire nullità assoluta per omessa notificazione all'imputato e quelle che, comunque, consentono effettiva conoscenza dell'atto.
art. 548, comma 3, c.p.p.
Norma previgente richiamata per l'obbligo di notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza; la Corte ha osservato che, sebbene tale notifica abbia la funzione di far decorrere i termini di impugnazione, la sua omissione non può essere eccepita dal difensore una volta che questi ha validamente proposto impugnazione.
art. 585, comma 2, c.p.p.
Richiamato in relazione al decorso del termine per l'impugnazione in presenza di sentenza contumaciale; la Corte ha spiegato che il termine decorre con la notificazione dell'estratto, ma l'omissione non inficia la decisione sull'impugnazione validamente proposta dal difensore.
art. 15-bis legge n. 67/2014
Utilizzato per determinare quale regime normativo (previgente) fosse applicabile al procedimento, essendo la sentenza di primo grado intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014.
art. 62-bis c.p. pen. e art. 121 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alle circostanze attenuanti e all'onere probatorio; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa all'omesso esame della memoria difensiva, per i motivi processuali legati alla tardività.
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 23-bis, comma 4
Normativa emergenziale che stabilisce termini perentori per il deposito delle conclusioni nel giudizio cartolare d'appello; la Corte ha ritenuto perentorio il termine di deposito a fini di corretto contraddittorio e motivazione, e ha escluso utilizzabilità della memoria tardiva e dei documenti allegati.
art. 16, comma 4, d.l. 18/10/2012, n. 179
Norma tecnica richiamata in relazione alla trasmissione telematica degli atti alle cancellerie e ai difensori; considerata nel quadro dell'organizzazione della trattazione cartolare.
art. 670, comma 2, c.p.p.
Indicata come rimedio disponibile all'imputato che ritenga di essere stato leso dall'omessa notifica dell'estratto contumaciale, ove la sentenza fosse divenuta irrevocabile.
art. 669 c.p.p.
Richiamato come strumento per la soluzione di eventuali conflitti di giudicati che dovessero emergere qualora venissero proposte impugnazioni "apparentemente tardive".
art. 526, comma 1, c.p.p.
Citato nella giurisprudenza di riferimento per affermare che documenti acquisiti senza assicurare il contraddittorio sono inutilizzabili nella deliberazione.
Massime di principio
- Se un imputato ha contribuito a creare incertezza tra diverse elezioni di domicilio, non può poi eccepire la nullità della notificazione basandosi su quella confusione (art. 182 c.p.p.).
- La notificazione dell'estratto contumaciale ha la funzione di far decorrere i termini di impugnazione, ma l'omissione di tale notifica dopo la sentenza non impedisce al giudice di merito di decidere un gravame validamente proposto dal difensore; l'imputato può comunque attivare rimedi alternativi (es. incidente di esecuzione o impugnazione apparentemente tardiva).
- Nullità o irregolarità che si presumono sopravvenute dopo la pronuncia della sentenza non possono essere normalmente dedotte con ricorso per cassazione se non per neutralizzare vizi che renderebbero altrimenti inammissibile il gravame; il giudice dell'impugnazione può ignorare tali doglianze e procedere alla decisione sull'impugnazione valida.
- Nei giudizi a trattazione scritta disciplinati dalle norme emergenziali, i termini perentori per il deposito delle conclusioni e memorie devono essere rigorosamente rispettati: depositi tardivi e produzioni documentali sottratte al contraddittorio sono inutilizzabili e possono determinare l'inammissibilità o il rigetto delle censure basate su tali atti.
- In procedimenti complessi con più gradi di giudizio e pronunce di annullamento/ rinvio, è essenziale che la difesa curi tempestivamente le notificazioni e le elezioni di domicilio e rispetti le scadenze processuali (anche telematiche) per non pregiudicare la possibilità di far valere vizi formali o questioni di merito.
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