Cassazione Penale, Sentenza n. 910/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione), denunciando la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione diretta al difensore di fiducia. Dal deposito telematico risultava che il difensore di fiducia nominato dall'imputato (avv. Caterina Trunfio) era stato regolarmente depositato il 01/03/2021 tramite Portale del Processo Penale, mentre la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata il 25/11/2021 all'avv. Filippo Massimo Marchese, nominato in precedenza e revocato. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione ritenendo che la nomina fosse presente solo in calce a istanza per gratuito patrocinio; la difesa ha censurato questo rifiuto, invocando le nullità previste dagli artt. 178, 179 c.p.p. e la violazione del diritto ad essere assistito dal difensore di scelta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la validità del deposito telematico della nomina del difensore di fiducia (deposito effettuato il 01/03/2021 sul PDP) e l'omessa notifica del decreto al difensore effettivamente nominato. Ha affermato che l'omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., che non viene sanata dalla presenza di un difensore nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Messina per che proceda al nuovo giudizio con regolare instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
art. 256, comma 1, lett. a)
Norma incriminatrice contestata in primo grado: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione. Non è stata valutata nel merito dalla Cassazione a causa della nullità procedurale accertata.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1
La Corte interpreta tali disposizioni come previsione di nullità assoluta quando viene omesso l'avviso al difensore di fiducia la cui presenza è obbligatoria, con conseguente annullamento della sentenza se il contraddittorio non è regolarmente instaurato.
art. 97 cod. proc. pen.
La designazione di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4 non sanifica la nullità consistente nell'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato.
artt. 171, 550, 552 cod. proc. pen.
art. 171; art. 550; art. 552
Richiamati dalla difesa nel motivo di ricorso tra le norme processuali rilevanti per le censure di nullità e motivazione; la Corte valuta la nullità alla stregua delle garanzie processuali previste dal codice.
d.m. Giustizia 13 gennaio 2021
Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (entrato in vigore 5 febbraio 2021)
Stabilisce l'obbligo di deposito telematico per specifici atti processuali, includendo la nomina del difensore; il deposito sul PDP è considerato efficace e idoneo a comprovare la tempestiva nomina del difensore.
d.l. n. 137/2020 e legge di conversione n. 176/2020
art. 23, comma 8; art. 24, comma 1
Norme che disciplinano la telematizzazione degli atti penali e il deposito tramite Portale del Processo Penale; la Corte applica tali disposizioni per accertare la validità del deposito della nomina del difensore.
provvedimento direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia
provvedimento del 5 febbraio 2021, art. 7
Definisce le modalità operative del deposito sul PDP e i requisiti della ricevuta di accettazione; la Corte considera vincolante la ricevuta telematica quale prova del deposito e della data certa della nomina.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo
art. 6 CEDU, par. terzo lett. c)
Riferimento ai diritti di assistenza legale e scelta del difensore; la Corte ricorda che la scelta del difensore di fiducia è una garanzia costituzionalmente e convenzionalmente protetta e non può essere leso da designazioni d'ufficio non giustificate.
Sez. Un. n. 24630 del 26/03/2015
Sezioni Unite, n. 24630/2015, Rv. 263598
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sostituzione del difensore di fiducia con uno d'ufficio, quando la nomina fiduciaria è tempestiva e rituale, lede il diritto alla difesa di scelta.
Massime di principio
- La nomina telematica del difensore tramite il Portale del Processo Penale, se effettuata secondo le modalità previste, produce effetto probatorio della tempestività e deve essere considerata ai fini della corretta informazione delle parti e del difensore.
- L'omessa notifica al difensore di fiducia la cui presenza è obbligatoria integra una nullità assoluta (art. 178 e 179 c.p.p.) che non è sanata dalla successiva partecipazione di un difensore d'ufficio.
- Il giudice non può ritenere irrilevante o tardiva una nomina di difensore regolarmente depositata tramite PDP cercando alibi formali; la verifica deve basarsi sulle ricevute e sugli identificativi di deposito telematico stabiliti dalla normativa emergenziale e dai provvedimenti attuativi.
- In presenza di una nullità assoluta che inficia il contraddittorio fondamentale, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per la regolare instaurazione del contraddittorio.
- La scelta del difensore da parte dell'imputato è tutelata anche ai sensi della CEDU e non può essere neutralizzata da designazioni d'ufficio ingiustificate; occorre sempre valutare se la nomina fiduciaria sia stata effettuata secondo le regole previste.
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