Cassazione Penale, Ordinanza n. 12142/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per rapina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24 gennaio 2025. I primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per rapina e sulla ritenuta aggravante delle più persone riunite. La Corte ha rilevato che tali censure erano meramente reiterative di quelle già svolte in appello, prive di specificità e non accompagnate da una critica argomentata alle ragioni della decisione di merito. Con il terzo motivo si censuravano il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena; anche questo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché aspecifici e riproduttivi dei motivi di appello, e ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e conforme ai criteri legali di commisurazione della pena.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La pena va determinata valutando la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza una critica puntuale e specifica alle ragioni poste dalla sentenza impugnata a base del rigetto.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito quando la censura si risolva nella mera ripetizione di doglianze già disattese dal giudice d'appello.
- La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come la gravità del fatto e i precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
Come è indicizzato
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