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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2110 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'eccedenza d'imposta di successione versata rispetto all'importo liquidato dopo la domanda di condono. I coeredi avevano dichiarato beni per L. 111.000.000, versando L. 5.168.000 d'imposta; l'Ufficio aveva poi rettificato il valore a L. 198.000.000. Dopo la domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 492/1982, l'imposta di successione da condono era stata liquidata in L. 2.486.600, mentre era stata richiesta anche un'ulteriore INVIM di L. 3.700.000, senza compensazione. D.B.S. pagò l'importo richiesto e domandò il rimborso dell'eccedenza dell'imposta di successione; formatosi il silenzio-rifiuto, impugnò il diniego. Dopo l'accoglimento nei primi due gradi, la Commissione tributaria centrale accolse il ricorso dell'Ufficio. In Cassazione, D.B.G. ha dedotto un unico motivo: omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTC avesse motivato solo con un generico rinvio ai motivi dell'Ufficio e a precedenti, senza rendere riconoscibile il proprio ragionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione per relationem non sia nulla per il solo fatto di riprodurre o richiamare atti di parte: è sufficiente che le ragioni siano chiaramente attribuibili al giudice e che sia verificabile il percorso decisionale. Nel caso concreto, il rinvio ai motivi dell'Ufficio era accompagnato dal richiamo a precedenti della Cassazione sul principio che non è rimborsabile l'imposta principale legittimamente incassata, anche se eccedente rispetto a quella determinata dopo il condono; ciò rendeva la decisione riconducibile alla CTC e non una ricezione acritica delle difese dell'Ufficio. La Corte ha inoltre respinto l'obiezione secondo cui i precedenti non sarebbero pertinenti perché il pagamento era successivo alla domanda di definizione agevolata: la richiesta di rimborso era comunque fondata sull'eccedenza dell'imposta principale rispetto a quella risultante dal condono. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché le amministrazioni intimate non avevano svolto difese. La sentenza impugnata della Commissione tributaria centrale è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia il vizio di "omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5".

    La disposizione è invocata per contestare la sufficienza della motivazione della decisione della CTC; la Corte respinge la censura perché il ragionamento del giudice era identificabile e attribuibile all'organo giudicante.

  • D.L. n. 492 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 516 del 1982

    È la disciplina in base alla quale i coeredi presentarono la domanda di condono per definire la controversia tributaria. La sentenza non ne enuncia una specifica interpretazione normativa, ma riferisce l'applicazione della definizione agevolata e la conseguente liquidazione dell'imposta.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non è automaticamente nulla né richiede originalità espositiva: deve però consentire di individuare con chiarezza, univocità ed esaustività le ragioni della decisione e di attribuirle al giudice.
  • Il mero rinvio a un atto di parte può risultare insufficiente se non permette di ricostruire il percorso logico del giudice; un richiamo accompagnato da argomentazioni o da precedenti pertinenti può invece rendere verificabile l'adesione consapevole del giudice.
  • Nel valutare la pertinenza del principio applicato conta la causa sostanziale della domanda: la collocazione temporale del pagamento rispetto alla domanda di condono non esclude, da sola, l'applicazione del principio se il rimborso è richiesto per la medesima eccedenza d'imposta principale.

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