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Sentenza

Sentenza n. 849/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: 1) del decreto n. prot. 0002612.27-08-2024 del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Lombardia, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva regionale di merito di cui al decreto direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024 "Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione" per la Regione Lombardia; 2) della graduatoria definitiva regionale di merito allegata al decreto, per quanto di interesse, quantomeno nella parte in cui alla ricorrente è stato attributo il punteggio di 41 e la posizione di 446 anziché quella superiore correlata al punteggio di 50 cui avrebbe avuto diritto; 3) del provvedimento e della graduatoria provvisoria regionale di merito per la regione Lombardia pubblicata con decreto DRLO n. 2589 del 23 agosto 2024; 4) del verbale delle operazioni di correzione e/o valutazione dei titoli, non conosciuto per non essere stato concesso l'accesso agli atti, avente ad oggetto le operazioni relative alla valutazione nella parte d'interesse per la ricorrente; 5) dell'atto di valutazione dei titoli e dei requisiti avente ad oggetto le operazioni relative alla valutazione dei titoli della ricorrente, non conosciuto per non essere stato concesso l'accesso agli atti, predisposto dalla commissione di valutazione ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati aventi titolo ad essere inclusi nella graduatoria definitiva regionale di merito di cui all'art. 9 del decreto direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024; 6) di tutti gli atti verbali richiesti e non concessi e/o, comunque, non conosciuti inerenti alla procedura in esame, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente; 7) di tutti gli atti inerenti, correlati, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, per quanto d'interesse della ricorrente, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro di interesse per la ricorrente.4) del decreto - provvedimento n. prot. 0002612.27 – 08 - 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva regionale di merito di cui al Decreto Direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024 “Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” per la Regione Lombardia. Con motivi aggiunti del 22\7\2025: 1) della “Scheda di valutazione titolo – valutazione candidato”, depositata in data 28 maggio 2025, con cui la commissione ha attributo all’esito dell’attività di valutazione il punteggio di 41, discostandosi dal punteggio attributo dal sistema pari a 50; 2) della graduatoria finale di merito per la Regione Lombardia e del relativo decreto - provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso indetto con il Decreto Direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024 “Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” per la regione Lombardia, per quanto di interesse della ricorrente; 3) di tutti gli atti inerenti, correlati, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, per quanto d’interesse e lesivi della ricorrente, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro di interesse per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202402872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provvisoria, definitiva e finale e relativi atti di valutazione dei titoli nella procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il punteggio di 41 punti e la conseguente collocazione in graduatoria, sostenendo di avere diritto a 50 punti. In particolare, ha dedotto l’erronea valutazione del servizio svolto nell’anno scolastico 2020/2021 quale DSGA, del diploma di perfezionamento in materia di sostegno e didattica inclusiva e della certificazione linguistica. Quanto al servizio, ha sostenuto che l’incarico quale DSGA dovesse essere valutato per l’intero anno scolastico con 6 punti, anziché con un solo punto. Quanto al diploma di perfezionamento, ha chiesto l’attribuzione di un ulteriore punto; quanto alla certificazione linguistica, ha chiesto il riconoscimento di 3 punti. Il ricorso comprendeva anche un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., poi accolta, e i motivi aggiunti hanno impugnato la scheda di valutazione e la graduatoria finale depositate dall’amministrazione. La ricorrente ha inoltre lamentato, in sostanza, un difetto di istruttoria e un’erronea applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla valutazione del servizio dell’anno scolastico 2020/2021. Dalla documentazione risultava che la ricorrente aveva svolto un incarico annuale come DSGA in Toscana dal 28 settembre 2020 al 31 agosto 2021, interrotto il 17 dicembre 2020 per il rientro del titolare, e aveva successivamente svolto un ulteriore incarico come DSGA in Puglia dall’11 marzo 2021 al 31 agosto 2021. La Commissione aveva invece attribuito un solo punto, qualificando il servizio come svolto in parte come assistente amministrativo e in parte come DSGA, benché il servizio come assistente amministrativo fosse stato svolto in un periodo dell’anno scolastico successivo. Il giudice ha ravvisato un palese difetto di istruttoria e ha affermato che il servizio DSGA doveva essere considerato annuale, anche alla luce della FAQ secondo cui l’incarico con scadenza al 31 agosto è valutabile come annuale anche se conferito dopo il 1° settembre. È stato quindi annullato il punteggio relativo al servizio dell’anno 2020/2021, con obbligo dell’USR di procedere a una nuova valutazione e di inserire successivamente la ricorrente nella posizione corrispondente al nuovo punteggio. Sono state invece respinte le censure relative al diploma di perfezionamento, poiché l’ente che lo aveva rilasciato non era autorizzato dal Ministero a operare quale soggetto formatore e non risultava indicato il numero dei CFU richiesti dal bando. È stata altresì respinta la censura relativa alla certificazione linguistica, rilasciata da un ente non accreditato ai sensi della disciplina richiamata dal bando. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce il riferimento normativo per la progressione dei dipendenti pubblici all’area superiore.

  • art. 59, comma 5, CCNL Comparto istruzione e ricerca 18 gennaio 2024

    Disciplina, nel caso concreto, la procedura di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato utilizzato per ottenere giudizialmente la documentazione relativa alla valutazione dei titoli.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la fissazione dell’udienza di merito nell’ambito della trattazione della domanda cautelare.

  • DM 7 marzo 2012, prot. 3889

    La certificazione linguistica è stata ritenuta non valutabile perché rilasciata da un ente non accreditato secondo tale disciplina, come richiesto dal bando.

  • direttiva ministeriale n. 170/2016

    La disciplina dell’accreditamento degli enti formatori è stata richiamata per escludere la valutabilità del diploma rilasciato da un istituto mai autorizzato a erogare formazione al personale scolastico.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per la progressione del personale scolastico, la valutazione dei titoli deve essere preceduta da un’istruttoria effettiva e coerente con la documentazione relativa ai servizi dichiarati e prestati.
  • Il servizio svolto con mansioni di DSGA può essere valutato come annuale quando l’incarico ha scadenza al 31 agosto, anche se conferito successivamente al 1° settembre, secondo il criterio previsto dalla procedura e dalle relative FAQ.
  • È viziata per difetto di istruttoria la valutazione che attribuisca un punteggio per un servizio diverso da quello effettivamente prestato nel periodo oggetto di valutazione, o che ometta di considerare documentati periodi di servizio rilevanti.
  • Un diploma di perfezionamento non è valutabile nell’ambito di una procedura selettiva se rilasciato da un ente non autorizzato o accreditato quale soggetto formatore secondo la disciplina richiamata dal bando, ovvero se mancano i requisiti documentali richiesti dalla lex specialis.
  • Una certificazione linguistica può essere valutata soltanto se rilasciata da un ente certificatore accreditato secondo i requisiti espressamente previsti dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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