Cassazione Penale, Sentenza n. 28130/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione nei confronti del dott. Massimiliano Cenni. La ricusazione era fondata sull'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. (indebita manifestazione del convincimento), con riferimento a un precedente provvedimento del Tribunale del riesame (procedimento n. 14945/2022) presieduto dallo stesso dott. Cenni, che avrebbe utilizzato atti del procedimento n. 2139/2021 (relativo alla bancarotta della "Soc. Coop. Sassocardo") per esprimere valutazioni di merito circa la responsabilità dell'imputato (es. uso di liquidità della fallita per acquisti personali, compreso un orologio da euro 35.100). Il ricorrente contestava inoltre il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e sosteneva che la Corte di appello avesse travisato la tipologia di causa di ricusazione invocata (art. 36 vs art. 37).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: la Corte d'appello non aveva travisato il motivo della ricusazione (ha espressamente valutato l'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.) e correttamente ha dichiarato che non sussisteva il presupposto per la ricusazione del dott. Cenni. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza sul significato di "indebitamente" nell'art. 37 — che richiede una manifestazione del convincimento arbitraria o espressa con modalità temporali/di forma antigiuridiche, oppure un argomentare di merito non necessario e così pregnante da apparire anticipazione del decisum — e ha chiarito che le esternazioni incidentali o l'uso funzionale di atti di altro procedimento per decidere su misure cautelari non integrano di per sé causa di ricusazione. Nel caso concreto il riferimento del Tribunale del riesame agli atti del procedimento n. 2139/2021 era funzionale alla valutazione del pericolo di reiterazione e non costituiva una manifestazione indebitamente anticipatoria di convinzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Citato in motivazione iniziale dal ricorrente, ma non sviluppato nel provvedimento di merito; nessuna interpretazione specifica desumibile dal testo
art. 36 cod. proc. pen.
Richiamato come possibile equivocazione compiuta dalla Corte d'appello (il ricorrente sosteneva che la ricusazione fosse stata formulata ai sensi dell'art. 37 e non dell'art. 36), ma la Corte d'appello ha effettivamente valutato l'art. 37; nessuna applicazione sostanziale dell'art. 36 nel dispositivo
art. 37 cod. proc. pen.
se, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione
La Corte ricorda che l'avverbio "indebitamente" presuppone una doppia chiave di lettura: soggettiva (comportamento del giudice arbitrario o espresso con modalità antigiuridiche di tempo/forma) e oggettiva (contenuto arbitrario, con valutazioni di merito non necessarie e sproporzionate che appaiono anticipazione del giudizio). La giurisprudenza delimita la causa di ricusazione ai soli casi di esternazione non funzionale e non necessaria; esternazioni incidentali o riferimenti in altro procedimento su aspetti particolari non integrano di norma la ricusazione
Massime di principio
- La causa di ricusazione per "indebita manifestazione del convincimento" (art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.) richiede che la manifestazione sia o del tutto arbitraria o contenga valutazioni di merito non necessarie e così pregnanti da apparire anticipazione della sentenza
- Riferimenti a elementi emersi in altri procedimenti, se funzionalmente collegati alla decisione (es. valutazione del pericolo di reiterazione o dello status cautelare), non costituiscono di per sé motivo di ricusazione
- Esternazioni incidentali e occasionali, soprattutto se inserite in una più ampia, argomentata valutazione sulla misura cautelare, difficilmente integrano la causa di ricusazione ex art. 37
- Per far valere una ricusazione è utile specificare con precisione le frasi o i passaggi contestati e dimostrare che essi sono privi di necessità funzionale al provvedimento adottato e comunque idonei a pregiudicare la decisione finale
- La semplice partecipazione del giudice, in altra funzione decisionale o in altro procedimento, non è di per sé sufficiente a dichiarare la sua incompatibilità o a giustificare la ricusazione senza prova di manifestazioni soggettivamente e oggettivamente indebite
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