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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33008/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Bosco, condannato con patteggiamento per opere edilizie abusive realizzate entro 150 metri dalla battigia, ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo la sospensione dell'ordine di demolizione. Ha sostenuto l'illegittimità del rigetto perché a suo favore erano stati rilasciati una SCIA in sanatoria (02/12/2022, prot. n. 0101710) e pareri favorevoli (Soprintendenza paesaggistica di Palermo, Genio Civile di Palermo, conformità urbanistica del Comune di Altavilla Milicia), e ha dedotto che gli interventi costituivano mera ristrutturazione senza aumento di volume e/o erano preesistenti alla L.R. 78/1976. Ha inoltre chiesto la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.34 DPR 380/2001 per il pregiudizio derivante dalla demolizione sull'intero manufatto.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione. Ha ritenuto che, per la normativa regionale siciliana (in particolare art.15 lett. a) L.R. 12/06/1976 n.78, integrata dalle successive L.R.), le opere realizzate entro i 150 metri dalla battigia ricadono nella zona di inedificabilità assoluta e non sono sanabili urbanisticamente. Pertanto i provvedimenti in sanatoria e i pareri favorevoli prodotti dal ricorrente non potevano legittimare il mantenimento delle opere. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità della "fiscalizzazione" (art.38 DPR 380/2001) nel caso di permesso in sanatoria dichiarato illegittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge regionale Sicilia 12 giugno 1976, n. 78, art. 15 lett. a)

    "Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; (...)"

    La Corte ha interpretato questa disposizione come fonte del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, escludendo la possibilità di sanatoria per le opere ricadenti in tale fascia, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge stessa e dalle successive norme regionali.

  • Legge regionale Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 23

    Integra la disciplina regionale recependo la legge statale n.47/1985 e prevede l'esclusione della sanatoria per le costruzioni effettuate in violazione dell'art.15 della L.R. 78/1976 nel raggio dei 150 metri, salvo specifiche eccezioni riguardanti opere iniziate prima dell'entrata in vigore della L.R. 78/1976 con strutture portanti ultimate entro il 31/12/1976.

  • Legge regionale Sicilia n. 15 del 1991, art. 2 comma 3

    Norma di interpretazione autentica che rende direttamente efficaci le disposizioni dell'art.15 L.R. 78/1976 anche nei confronti dei privati e le pone con efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici comunali; la Corte la considera decisiva nel ritenere la non condonabilità delle opere nella fascia dei 150 metri.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 41

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'impugnata decisione di non sospendere l'esecuzione; la Corte rileva però che, anche valutando i titoli prodotti (SCIA, pareri), la disciplina regionale di inedificabilità prevalente rende le presumibili sanatorie inefficaci, sicché il richiamo all'art.41 non muta l'esito.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34

    Invocato dal ricorrente per ottenere la sospensione dell'esecuzione per grave pregiudizio; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in Cassazione e comunque ha confermato che il Tribunale ha correttamente negato la sospensione alla luce dell'impossibilità di sanare le opere per la normativa regionale.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 38

    Riferita alla procedura di "fiscalizzazione" dell'abuso. La Corte ricorda l'orientamento secondo cui la fiscalizzazione, finalizzata a tutelare l'affidamento in caso di titolo poi annullato, non è applicabile quando l'intervento è stato realizzato senza titolo abilitativo (es. permesso in sanatoria dichiarato illegittimo), quindi non può sostituire la demolizione nel caso di edificazioni in area di inedificabilità assoluta.

  • Codice penale e norme penali/edilizie relative al provvedimento di condanna

    La sentenza di merito ha inflitto la pena per i reati contestati (tra cui artt. 110 c.p. e violazioni della normativa edilizia e paesaggistica), ma la Cassazione ha valutato esclusivamente l'ammissibilità del ricorso incidentale sull'esecuzione e l'applicazione delle norme urbanistiche/regionali in tema di sanatorie.

Massime di principio

  • Le opere realizzate entro 150 metri dalla battigia, in Sicilia, ricadono nella fascia di inedificabilità assoluta disciplinata dall'art.15 lett. a) L.R. 78/1976 e successive leggi regionali: in linea di massima non sono sanabili urbanisticamente.
  • I pareri favorevoli o titoli rilasciati successivamente non valgono a regolarizzare automaticamente opere ricadenti in zona di inedificabilità assoluta; il giudice dell'esecuzione può e deve verificare la legittimità sostanziale e formale dei titoli, ma non può ignorare la prevalenza delle norme regionali di vincolo.
  • La procedura di "fiscalizzazione" (conversione in sanzione pecuniaria) non è applicabile quando l'opera è stata realizzata in assenza di titolo abilitativo, ad esempio se il permesso in sanatoria viene poi dichiarato illegittimo: in tali casi permane l'obbligo demolitorio.
  • Le questioni di fatto (es. natura dell'intervento, assenza di incremento volumetrico, vetustà delle strutture) che non siano state adeguatamente svolte e valutate in sede di merito difficilmente possono essere riesaminate in Cassazione: occorre dedurle adeguatamente nei gradi di merito.
  • Chi intende ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione deve produrre titolo abilitativo pienamente valido e opposibile alla normativa di rango superiore; in contesti con vincoli paesaggistici e regionali stringenti, l'onere probatorio è più gravoso.

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