Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1071/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta del Comune di Luserna San Giovanni n. 125 dell’8 ottobre 2025 “Approvazione schema di convenzione finalizzato al rilascio di permesso di costruire convenzionato per ristrutturazione e ampliamento fabbricato industriale nel Comune di Luserna San Giovanni, via Gianavello n. 41 a nome della società Lindt & Sprungli SpA”, che prevede l’approvazione e autorizzazione all’abbattimento di ventuno alberi tigli presenti lungo via Monte Granero e che risulta pubblicata in data 10 ottobre 2025 all’Albo pretorio del Comune; - dei pareri del 30 settembre 2025, del 1°ottobre 2025, del 3 ottobre 2025 richiamati nella deliberazione; - dell’atto di consenso di cancellazione di vincolo edilizio allegato alla deliberazione; -dell’ordinanza di modifica della viabilità n. 116 del 23 ottobre 2025 del Comune di Luserna San Giovanni; - del parere favorevole di conformità antincendio rilasciato in data 31 ottobre 2025 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino; - del provvedimento autorizzativo unico n. 53 del 19 novembre 2025 dello Sportello unico per le attività produttive associato Unione Montana del Pinerolese; - del permesso di costruire rilasciato dal Comune n. 6057/2025 del 19 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202503583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale e atti conseguenti relativi al permesso di costruire convenzionato per ristrutturazione e ampliamento di uno stabilimento industriale, alla modifica della viabilità e all’abbattimento di ventuno tigli

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, residente in un immobile situato su via Vandalino, all’angolo con via Monte Granero, aveva partecipato al procedimento opponendosi al rilascio del titolo edilizio e, in particolare, all’abbattimento di ventuno tigli destinati a essere rimossi per consentire l’allargamento della viabilità e il transito degli automezzi diretti allo stabilimento industriale. Ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di approvazione dello schema di convenzione, i pareri richiamati, l’atto di cancellazione del vincolo edilizio, l’ordinanza viabilistica, il parere antincendio, il provvedimento autorizzativo unico SUAP e il permesso di costruire. Il primo motivo deduceva la violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del d.P.R. n. 380/2001 e del TUEL, nonché difetto di istruttoria e motivazione: la deliberazione non avrebbe documentato lo stato degli alberi, le esigenze di abbattimento e le compensazioni ambientali; inoltre, la Giunta sarebbe stata incompetente in presenza di difformità rispetto allo strumento urbanistico e al piano paesaggistico. Il secondo motivo lamentava la violazione dei principi costituzionali di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della Convenzione europea del paesaggio, del piano paesaggistico regionale, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che i tigli, risalenti a oltre settant’anni, costituivano elemento identitario del paesaggio urbano e che l’amministrazione avrebbe omesso un adeguato bilanciamento degli interessi. Il terzo motivo prospettava la possibile qualificazione dei tigli come alberi monumentali e denunciava l’omessa istruttoria sulle condizioni di pericolo, sulle soluzioni alternative e sulle compensazioni ambientali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile per carenza di interesse, accogliendo le eccezioni del Comune e della controinteressata, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Dagli atti risultava che l’immobile della ricorrente aveva affaccio e ingresso su via Vandalino e non fronteggiava il tratto di via Monte Granero interessato dall’abbattimento; gli alberi prospicienti l’abitazione non sarebbero stati rimossi; il filare da abbattere si trovava oltre l’incrocio, sul lato opposto rispetto all’abitazione e non era direttamente visibile dall’affaccio della ricorrente. Inoltre, il progetto prevedeva nuove piantumazioni sul lato visibile dall’immobile e la realizzazione di un parco pubblico nella medesima zona. La ricorrente aveva quindi prospettato un peggioramento generale del contesto urbano, ma non aveva dimostrato un pregiudizio specifico, concreto, attuale e direttamente incidente sulla propria sfera giuridica, né l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti. Il TAR ha ribadito che la vicinitas, anche nelle controversie edilizie, ambientali e paesaggistiche, può costituire un indice della legittimazione, ma non è sufficiente da sola a dimostrare l’interesse a ricorrere. Ha inoltre escluso che la ricorrente, quale singola cittadina, potesse invocare la tutela di interessi diffusi in assenza della posizione qualificata propria degli enti esponenziali. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro oltre accessori, metà in favore del Comune e metà in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 18 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale

    qualora sussistano documentate esigenze, accertate attraverso apposita e specifica perizia botanica, di incolumità delle persone e/o delle cose

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere che l’abbattimento di alberature pubbliche fosse subordinato alla documentazione delle esigenze di sicurezza e alla sostituzione degli alberi; il TAR non ha esaminato la fondatezza della censura per carenza di interesse.

  • art. 145 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al coordinamento e alla prevalenza della pianificazione paesaggistica; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato per la tutela paesaggistica e per la necessità dell’autorizzazione paesaggistica; il TAR non ha deciso la relativa censura.

  • artt. 134 ss. d.lgs. n. 42/2004

    Richiamati in relazione alla tutela paesaggistica e alla possibile qualificazione delle alberature come beni sottoposti a tutela; la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 7 l. n. 10/2013

    Richiamato dalla ricorrente in tema di alberi monumentali e condizioni per l’abbattimento; il TAR non ha esaminato la doglianza.

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato in relazione al procedimento di rilascio del permesso di costruire; la censura è stata assorbita.

  • art. 42 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato per sostenere l’incompetenza della Giunta comunale; il TAR non ha esaminato il motivo nel merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato per il dedotto difetto di motivazione; la questione non è stata decisa.

  • artt. 9 e 41 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento della tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’iniziativa economica; il TAR ha definito il giudizio per difetto di interesse senza procedere al bilanciamento sostanziale.

  • art. 34 d.lgs. 104/2010

    Applicato quanto alla verifica dell’interesse concreto e attuale all’annullamento, nell’ambito di una giurisdizione soggettiva fondata sulla lesività concreta dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere richiede la dimostrazione di una lesione concreta, attuale e direttamente incidente sulla sfera giuridica del ricorrente, nonché dell’utilità concreta conseguibile dall’eventuale annullamento dell’atto.
  • Nelle controversie relative a titoli edilizi, la mera vicinitas territoriale non è sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere: essa può costituire un indice della legittimazione, ma deve essere accompagnata dalla prova di un pregiudizio specifico, concreto e attuale.
  • La medesima regola vale per le impugnazioni concernenti la tutela ambientale e paesaggistica: il singolo residente deve dimostrare una lesione concreta della propria sfera giuridica e l’utilità effettiva derivante dall’accoglimento del ricorso; la generale aspirazione alla tutela di un interesse diffuso non è sufficiente.
  • È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione di un intervento edilizio e viabilistico quando il ricorrente non fronteggi l’area direttamente incisa, le opere non riguardino i beni prospicienti la sua abitazione e il progetto preveda interventi migliorativi o compensativi riferibili al contesto visibile dal suo immobile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.