Cassazione Penale, Sentenza n. 14812/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di euro 59.950,00 e della qualificazione giuridica del capo 6. Motivo 1: censura della mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 240 c.p. in relazione all'art. 445 c.p.p. circa l'applicazione della confisca facoltativa; si sostiene che il Tribunale non ha esplicitato il nesso di riferibilità e le ragioni di prevenzione speciale. Motivo 2: contestazione della qualificazione del fatto come ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p., sostenendo che non è stato indicato il reato presupposto, elemento necessario della fattispecie.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ritiene che, anche nel patteggiamento, il giudice possa disporre la confisca (soprattutto dopo la L. 12/6/2003 n.134) e che la motivazione sintetica è ammissibile; nel caso concreto il GIP ha adeguatamente motivato la confisca ritenendo il denaro direttamente riferibile alla ricettazione e funzionalmente collegato alle armi, essendo stato occultato nello stesso alloggiamento della vasca idromassaggio. Sul secondo motivo la Corte ritiene inammissibile la censura di errata qualificazione quando l'errore non sia immediatamente palese rispetto al capo di imputazione; l'impugnazione che solleva errori valutativi non evidenti dall'imputazione è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza di patteggiamento può includere misure come la confisca; la motivazione può essere più sintetica rispetto al rito ordinario ma non può essere mera presa d'atto.
art. 445 cod. proc. pen.
Regole sul contenuto e motivazione della sentenza nel rito abbreviato e patteggiamento; invocata dal ricorrente per contestare la motivazione della confisca.
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca come misura di prevenzione e sicurezza applicabile a determinate fattispecie; la sua applicabilità è stata estesa a più ipotesi e può essere disposta anche nel patteggiamento.
legge 12 giugno 2003 n. 134
Ha esteso l'applicabilità della confisca prevista dall'art. 240 c.p. e ha inciso sulla potestà del giudice di disporre la confisca anche nel patteggiamento.
art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento; la statuizione relativa a misure come la confisca, in assenza di accordo, ha un regime particolare di impugnabilità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento quando la misura fa parte dell'accordo; disciplina i limiti del sindacato di cassazione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; consente il censimento del vizio della motivazione quando la confisca è disposta senza accordo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata unitamente alla sanzione alla Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento al giudizio prognostico sul pericolo di recidiva o di reiterazione; la Corte ha ritenuto che i dati fattuali utilizzati per escludere misure personali siano coerenti con l'applicazione della confisca preventiva del profitto.
art. 648 cod. pen.
Definisce il reato di ricettazione; la Corte ha osservato che la mancanza di specificazione del reato presupposto nel capo di imputazione non costituisce automaticamente un vizio evidente tale da rendere ammissibile il ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice può disporre la confisca anche in assenza di accordo esplicito delle parti, salvo che le parti l'abbiano espressamente esclusa.
- La motivazione della confisca in sentenze di patteggiamento può essere sintetica ma deve comunque mostrare il nesso di pertinenza tra bene e illecito e un giudizio prognostico (pericolo di reiterazione o uso per nuovi delitti).
- Indizi fattuali concreti (es. denaro occultato nello stesso nascondiglio di armi) giustificano la confisca come profitto o strumento collegato all'attività criminosa.
- In cassazione le censure che sollevano presunti errori di valutazione o di fatto non sono ammissibili se l'errore non risulta palese e immediatamente evidente dall'imputazione.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammissibili in cassazione solo se la qualificazione adottata è manifestamente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →