Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14715/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (gestore servizi)

La controversia

La controversia originava dalla pretesa della società concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2007 nei confronti della società alberghiera, riferita a una porzione di arenile in concessione. Dopo la pronuncia della sentenza di merito della CTR della Toscana, le parti hanno raggiunto una composizione amichevole della lite. La ricorrente ha quindi depositato istanza dichiarando di rinunciare al ricorso per cassazione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la resistente ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese secondo quanto previsto nell'accordo di composizione amichevole. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di un accordo di composizione amichevole che preveda la regolazione delle spese, la Corte può disporne la compensazione secondo quanto pattuito tra le parti.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva o analogica al caso di rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.