Cassazione Civile, Ordinanza n. 14715/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizi)
La controversia
La controversia originava dalla pretesa della società concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2007 nei confronti della società alberghiera, riferita a una porzione di arenile in concessione. Dopo la pronuncia della sentenza di merito della CTR della Toscana, le parti hanno raggiunto una composizione amichevole della lite. La ricorrente ha quindi depositato istanza dichiarando di rinunciare al ricorso per cassazione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la resistente ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese secondo quanto previsto nell'accordo di composizione amichevole. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di un accordo di composizione amichevole che preveda la regolazione delle spese, la Corte può disporne la compensazione secondo quanto pattuito tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva o analogica al caso di rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14688/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14690/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14696/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14702/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →