Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 179/2026 - Napoli, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee: - del provvedimento di aggiudicazione del 4.12.2025, relativo all’“Accordo quadro per la fornitura di materiali edili, siderurgici e ferramenta”, CIG B84D9FF16E; - del Verbale n. 2 del 03.12.2025; - del provvedimento del 28.11.2025 di valutazione della sola offerta dell’aggiudicataria; - del Verbale del 15.10.2025, ove si qualifica l’intera terna di offerte come anomale; - della lettera di invito, per quanto lesiva; - e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Il tutto con domande di subentro ex artt. 122-124 c.p.a. e di risarcimento in forma specifica, e in subordine di risarcimento per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hobby Point di Cacace Salvatore il 23\12\2025, per l’annullamento: - del verbale di gara del 15 ottobre 2025; - del provvedimento del Responsabile Unico del Progetto del 28 novembre 2025 di valutazione di congruità dell’offerta di CMD Group s.r.l.; - del verbale di gara del 3 dicembre 2025; - dell’aggiudicazione definitiva in favore di CMD Group s.r.l.; - dell’avviso di aggiudicazione e di stipula del contratto del 23.12.2025; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202507068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell'accordo quadro per la fornitura di materiali edili, siderurgici e ferramenta, nonché gli atti della verifica dell'anomalia e gli atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda graduata ha impugnato l'aggiudicazione in favore di CMD Group s.r.l. e gli atti presupposti, chiedendo la sospensione cautelare, il subentro e il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione al verbale di gara, al provvedimento di valutazione della congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, al verbale conclusivo, all'aggiudicazione definitiva e all'avviso di aggiudicazione e stipula del contratto. Il testo non espone analiticamente gli ulteriori vizi dedotti, ma dalla motivazione emerge la contestazione della mancata conclusione della verifica dell'anomalia anche nei confronti dell'offerta della ricorrente, seconda classificata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante debba valutare la congruità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa e che, una volta valutata congrua l'offerta della prima graduata all'esito della verifica, non fosse tenuta, ai fini della legittimità degli atti impugnati, a concludere il procedimento di verifica anche nei confronti della seconda graduata. In vista della decisione di merito, il TAR ha accolto l'istanza istruttoria della ricorrente e ordinato a Gori S.p.A. di depositare le giustificazioni rese dall'aggiudicataria entro il 15 febbraio 2026. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 15 aprile 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà e la realizzabilità della migliore offerta che (…) appaia anormalmente bassa

    La verifica dell'anomalia deve riguardare la migliore offerta che appaia anormalmente bassa; se l'offerta della prima graduata è valutata congrua, la stazione appaltante non è tenuta a concludere la verifica anche nei confronti della seconda graduata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la trattazione della domanda cautelare.

  • artt. 122-124 c.p.a.

    Richiamati quali fondamento delle domande di subentro e di risarcimento in forma specifica connesse alla procedura di gara.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, la verifica di anomalia riguarda la migliore offerta che appaia anormalmente bassa, con valutazione della sua congruità, serietà e realizzabilità.
  • Quando la stazione appaltante conclude positivamente la verifica dell'anomalia sull'offerta della prima graduata, non è tenuta, ai fini della legittimità dell'aggiudicazione, a concludere una verifica analoga anche nei confronti dell'offerta della seconda graduata.
  • Nella fase cautelare, il giudice può ordinare alla stazione appaltante il deposito delle giustificazioni dell'offerta aggiudicataria per consentire l'approfondimento istruttorio in vista del giudizio di merito, pur respingendo la domanda di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.