Sentenza n. 408/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento a - dell'atto di revoca della licenza di esercizio codice n. -OMISSIS-, per il deposito commerciale di prodotti energetici ubicato in -OMISSIS- contraddistinta dal registro ufficiale -OMISSIS-, comunicata a mezzo raccomandata a.r. alla società opponente e ricevuta in data -OMISSIS- b - della decisione del ricorso gerarchico, del -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente; c - della nota di trasmissione, mediante pec, con valore di notifica, della determinazione prot. -OMISSIS-con cui è stata trasmessa la determinazione prot. -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico; d - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente e, comunque, lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza fiscale di esercizio per un deposito commerciale di prodotti energetici, unitamente al rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare originaria della licenza fiscale di esercizio, aveva concesso in affitto a un'altra società il complesso dei beni aziendali comprendente il deposito e la licenza. A seguito della protratta mancata movimentazione di prodotti per oltre sei mesi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato il procedimento e disposto la revoca della licenza, notificando il provvedimento anche alla società concedente per conoscenza. La ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente convergenti, la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, del d.lgs. 82/2005, dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, degli artt. 25 e 63 del d.lgs. 504/1995 e dell'art. 1, comma 1078, l. 178/2020, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento, sviamento, perplessità, carenza o apparenza della motivazione e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e buon andamento. In particolare, ha lamentato di non essere stata coinvolta nel procedimento mediante comunicazione di avvio e possibilità di presentare osservazioni, sostenendo di avere un interesse alla conservazione della licenza e di aver conosciuto solo successivamente l'esistenza del sequestro giudiziario dei beni e dei profili penali riguardanti l'affittuaria. Ha inoltre contestato la mancata indicazione dei criteri per individuare l'inoperatività del deposito e la qualificazione dell'atto come revoca ex art. 21-quinquies, con conseguente mancata corresponsione dell'indennizzo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo di poter prescindere dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva quanto alla domanda complessiva, salvo dichiarare inammissibile per carenza di legittimazione la censura relativa ai criteri oggettivi di individuazione dell'inoperatività, in quanto riferita esclusivamente alla posizione dell'affittuaria. Il Collegio ha ritenuto legittimo il mancato coinvolgimento procedimentale della società concedente: con l'affitto del complesso aziendale era stata trasferita anche la licenza di esercizio, utilizzata dall'affittuaria, sicché il rapporto pubblicistico rilevante ai fini della revoca intercorreva tra l'Agenzia e l'esercente la licenza, mentre il rapporto tra concedente e affittuaria restava privatistico. La ricorrente non aveva contestato il dato oggettivo della totale assenza di movimentazioni per un periodo superiore a sei mesi, previsto dall'art. 1, comma 1078, l. 178/2020. Il TAR ha escluso che, dopo la revoca, la licenza originariamente rilasciata alla concedente potesse riespandersi in suo favore, poiché l'affitto d'azienda aveva trasferito la licenza insieme al complesso aziendale. È stata inoltre respinta la censura relativa all'art. 21-quinquies l. 241/1990: la revoca prevista dalla disciplina delle licenze fiscali, quando fondata sul presupposto oggettivo e vincolato dell'inoperatività protratta, costituisce propriamente una decadenza dal titolo e non l'esercizio del generale potere discrezionale di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto. Non era quindi dovuto l'indennizzo previsto per la revoca ex art. 21-quinquies. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale non spettava alla società concedente, poiché la licenza era stata trasferita con l'affitto del complesso aziendale e il procedimento riguardava fatti imputabili all'affittuaria, esercente la licenza.
art. 10 l. 241/1990
La mancata possibilità per la società concedente di presentare osservazioni non ha viziato il procedimento, non avendo essa titolo a intervenire nel procedimento di revoca.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disposizione disciplina il generale potere discrezionale di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto, distinto dalla decadenza vincolata prevista dalla disciplina delle licenze fiscali; solo alla revoca in senso proprio può collegarsi l'indennizzo nei presupposti considerati dal giudice.
art. 25 d.lgs. 504/1995
La licenza fiscale di esercizio del deposito commerciale di prodotti energetici rientra nella disciplina del Testo unico delle accise.
art. 63 d.lgs. 504/1995
La disposizione è richiamata tra le norme applicabili alla licenza fiscale, nel quadro delle ipotesi di revoca o decadenza del titolo.
art. 1, comma 1078, l. 178/2020
Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.
Prevede la revoca vincolata, qualificata dal TAR come decadenza, della licenza in caso di inoperatività del deposito protratta per almeno sei mesi consecutivi, salvo cause oggettive di forza maggiore documentate e riscontrabili.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai dedotti vizi di buon andamento e imparzialità, non ritenuti sussistenti dal giudice.
Massime di principio
- La licenza fiscale di esercizio relativa a un deposito commerciale di prodotti energetici, quando trasferita nell'ambito dell'affitto del complesso aziendale, è esercitata dall'affittuaria; il rapporto pubblicistico rilevante ai fini dei provvedimenti sul titolo intercorre con il soggetto che lo esercita, mentre i rapporti tra concedente e affittuaria restano regolati dal contratto privatistico.
- La previsione che impone la revoca della licenza per inoperatività del deposito protratta per almeno sei mesi consecutivi, in assenza di documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore, configura un potere vincolato e una causa di decadenza dal titolo, non una revoca discrezionale ex art. 21-quinquies l. 241/1990.
- Quando la decadenza della licenza è fondata su fatti oggettivi riferibili esclusivamente all'affittuaria esercente il titolo, il concedente del complesso aziendale non ha titolo a partecipare al relativo procedimento mediante comunicazione di avvio e presentazione di osservazioni.
- La revoca o decadenza della licenza trasferita con un affitto d'azienda non determina la riespansione della precedente titolarità del concedente né fa rivivere la licenza originariamente rilasciata a quest'ultimo.
- La censura relativa ai criteri di accertamento dell'inoperatività del deposito è inammissibile per carenza di legittimazione quando è riferita esclusivamente alla posizione dell'affittuaria e non incide direttamente sulla sfera giuridica del concedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →