Sentenza n. 476/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri - Sez. Lavoro, n. 1/2025, pubbl. il 5.1.2025, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 2680/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, n. 1/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'amministrazione ad attribuire la Carta Elettronica del Docente dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha documentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio ha chiesto la cessazione della materia del contendere, producendo la comunicazione dell'amministrazione attestante l'accredito, da parte di Sogei S.p.A., degli importi riconosciuti nel borsellino elettronico il 12 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha dato integrale esecuzione alla sentenza azionata, con effettivo accredito degli importi dovuti nella Carta Elettronica del Docente. Le spese sono state poste a carico del Ministero, nonostante la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, perché l'adempimento è intervenuto con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato nella sentenza posta in esecuzione quale base normativa per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e tale adempimento è documentato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite quando l'adempimento sia intervenuto con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza.
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