Sentenza n. 3161/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 744/2024, pubblicata in data 13/11/2024 dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 912/2024, con particolare riferimento al capo dispositivo della sentenza che ha accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico "Carta docenti" di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per l'anno 2021/22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 744/2024 del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 14 novembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente all'ottenimento della Carta del docente per l'anno scolastico 2021/22, per l'importo di 500 euro, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la notifica del titolo, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione integrale della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua regolare notifica al Ministero, la mancata esecuzione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, salvo che abbia già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del docente riconosciuto dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione destinataria non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere l'esecuzione del provvedimento senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato decorso del termine dilatorio.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico e, quando sia già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non gli spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da una pronuncia giurisdizionale può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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