Sentenza n. 6414/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione di idonei provvedimenti di natura cautelare - della determinazione n. G17793 del 29 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30.12.2025, avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, nomina dei vincitori ed inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale”; - dell'avviso del 18.12.2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 – Supplemento 1 del 23.12.2025 avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1. Revisione valutazione titoli”; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non portato a conoscenza della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica del punteggio nella procedura valutativa per progressione verticale tra Aree, con riduzione da 62/100 a 56/100, e conseguenti approvazione degli esiti, nomina dei vincitori e inquadramenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la rettifica del punteggio, originariamente pari a 62/100 e successivamente ridotto a 56/100, motivata dall’esclusione di sei punti relativi a titoli dichiarati come abilitazioni all’insegnamento. Ha dedotto travisamento dei fatti, motivazione apparente e contraddittoria, difetto di istruttoria, violazione dell’autovincolo derivante dal bando, della parità di trattamento e dell’affidamento dei concorrenti, nonché vizi del processo valutativo quanto alla qualificazione delle abilitazioni all’insegnamento come abilitazioni professionali. La domanda era proposta anche in sede cautelare e il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto, anzitutto, che il bando prevedesse la valutazione delle abilitazioni professionali e che le abilitazioni all’insegnamento possedute dalla ricorrente non rientrassero in tale categoria, poiché non consentono l’iscrizione a un albo professionale né attribuiscono il diritto di esercitare una professione formalmente regolamentata. Ha inoltre ritenuto legittima la rettifica del punteggio, affermando che la commissione può, e anzi deve, correggere propri precedenti errori fino alla formale proclamazione dei vincitori, normalmente coincidente con la pubblicazione della graduatoria. Ne consegue che l’operato amministrativo è risultato immune dai vizi dedotti sia nel merito della valutazione sia quanto alle modalità procedurali. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione delle concrete modalità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021
La procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree è stata adottata in applicazione della disciplina contrattuale richiamata nel bando.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base legislativa della progressione tra Aree prevista dalla procedura selettiva.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, previa audizione delle parti.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
Il TAR ha utilizzato la forma semplificata ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, l’abilitazione professionale valutabile secondo il bando è distinta dall’abilitazione all’insegnamento quando quest’ultima non consente l’iscrizione a un albo professionale né l’esercizio di una professione formalmente regolamentata.
- La commissione esaminatrice può, e deve, correggere i propri precedenti errori nella valutazione dei titoli fino alla formale proclamazione dei vincitori, normalmente coincidente con la pubblicazione della graduatoria.
- La rettifica di un punteggio erroneamente attribuito prima della conclusione della procedura non viola l’affidamento dei concorrenti né l’autovincolo del bando se costituisce applicazione corretta dei criteri già previsti dalla lex specialis.
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