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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1172/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che il difetto di pronuncia nel merito sull'opposizione (dichiarata inammissibile) avrebbe consolidato la sospensione del processo esecutivo. Secondo motivo: violazione degli artt. 92 e 96, terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo che Panini S.p.A. fosse soccombente sulla domanda di responsabilità processuale aggravata e che, essendovi soccombenza reciproca, le spese dovessero compensarsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente: la stabilizzazione della sospensione prevista dall'art. 624, comma 3, c.p.c. non si produce quando il giudizio di opposizione è stato effettivamente introdotto e concluso (anche con decisione in rito), perché l'introduzione del giudizio vale rinuncia alla mera stabilizzazione; una pronuncia di inammissibilità in rito non produce un giudicato sostanziale che determini la stabilizzazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il rigetto di una domanda meramente accessoria non configura ipotesi di parziale e reciproca soccombenza che giustifichi la compensazione delle spese, ma ha comunque deciso di compensare le spese di lite per l'ambiguità oggettiva della pronuncia di merito presupposta. La Corte ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, i presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624, terzo comma, cod. proc. civ.

    nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009

    La norma consente la 'stabilizzazione' della sospensione del processo esecutivo solo se non sussiste più la pendenza di un giudizio di merito sull'opposizione (cioè quando il giudizio non è stato introdotto o è estinto); se invece il giudizio di merito è stato effettivamente introdotto e non è stato fatto estinguere, la sospensione non si stabilizza indipendentemente dall'esito e non può sopravvivere una mera sospensione senza la pendenza del giudizio

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alle norme sulle spese di lite; interpretazione della Corte: non basta il rigetto di domande accessorie per qualificare una situazione come soccombenza reciproca ai fini della compensazione generale delle spese

  • art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

    La norma sulle spese per lite temeraria o per responsabilità processuale; la Corte rileva che il rigetto di una domanda meramente accessoria ai sensi dell'art. 96 non configura di per sé una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza che imponga la compensazione delle spese

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per applicare la disposizione, disponendo l'annotazione dell'eventuale obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

  • legge n. 69/2009

    Riferimento alla riforma che ha modificato l'art. 624 c.p.c.; la Corte interpreta la ratio della riforma come volta a evitare che sopravviva una sospensione priva della pendenza del relativo giudizio di merito

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. si 'stabilizza' solo se non esiste più un giudizio di merito sull'opposizione (perché non introdotto o estinto); l'introduzione e il prosieguo del giudizio da parte del debitore escludono la stabilizzazione.
  • Se il debitore introduce il giudizio di merito sull'opposizione e ottiene una pronuncia in rito (es. inammissibilità), tale pronuncia ha valore di giudicato formale limitato al rapporto processuale e non produce automaticamente effetti sostanziali equiparabili a una pronuncia di merito favorevole che consolidi la sospensione.
  • La parte che ritenga errata la qualificazione 'in rito' (declinatoria/inerente all'inammissibilità) deve impugnare tale decisione se intende preservare o ottenere gli effetti sostanziali dell'opposizione; altrimenti rischia di perdere l'effetto di stabilizzazione senza ottenere accoglimento sul merito.
  • Il rigetto di domande meramente accessorie (anche fondate su responsabilità processuale) non costituisce di per sé una parziale e reciproca soccombenza che giustifichi la compensazione automatica delle spese; la compensazione può però essere disposta in presenza di particolare ambiguità o ragioni di equità indicate dal giudice.
  • In casi di pronunce presupposte ambigue o contraddittorie, la Corte può compensare le spese nonostante la prevalenza sostanziale di una delle parti.
  • Occorre prestare attenzione agli effetti procedurali delle scelte strategiche (es. optare per la mera stabilizzazione della sospensiva oppure per il giudizio di merito): la riassunzione del giudizio di merito comporta il rischio di perdere la stabilizzazione se non si ottiene un giudicato favorevole.

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