Sentenza n. 2561/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 67/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Como, Sezione Lavoro,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di un'indennità per la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Como, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 aprile 2025. Il titolo aveva dichiarato l'illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi e aveva condannato il Ministero al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato fondato il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva pagato il credito. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, stabilendo che questi sarebbe stato investito dal creditore dopo la scadenza del termine e avrebbe dovuto provvedere entro i successivi 60 giorni, anche tramite un funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito pubblico; il giudice ha richiamato la necessità di valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico e di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni eccessivamente afflittive. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; tale misura può tuttavia essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento dei debiti risultanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere eseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza pagamento, può essere promossa l'ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina il rimborso del contributo unificato secondo legge, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata a una pubblica amministrazione, impone il pagamento di una somma di denaro, il mancato adempimento dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario non contestato nell'an e nel quantum, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua in rapporto alla natura e alla misura del debito pubblico; la valutazione deve considerare le condizioni del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni eccessive o di una sanzione sproporzionatamente afflittiva.
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