Ordinanza n. 1101/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento 1) della nota trasmessa a mezzo PEC in data 9.1.2026 di esclusione delle ricorrenti dalla Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di supporto ad ABC per la gestione e la manutenzione della rete fognaria della Città di Napoli. (PA 35/2025) relativamente al Gruppo Servizi, Lotti 4 e 5; 2) del Verbale del 7.1.2026 con il quale la Commissione ha esaminato i giustificativi presentati dalle ricorrenti ritenendoli non esaustivi e quindi anomala l’offerta; 3) della nota prot. 10 del 16.1.2026 con la quale, all’esito dell’istanza in autotutela formulata dalle ricorrenti è stata confermata l’esclusione; 4) Del bando e del Disciplinare di gara nella parte in cui prevedono quale obbligatoria la verifica di anomalia qualora l’operatore economico abbia ottenuto i 4/5 sia del punteggio per l’offerta tecnica che per quella economica; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ETERE ECOLOGIA S.R.L. il 7\4\2026 : PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO 1) della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 31.3.2026 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento delle attività di supporto ad ABC per la gestione e la manutenzione della rete fognaria della Città di Napoli. (PA 35/2025) relativamente al Gruppo Servizi, Lotti 4 e 5; 2) della nota prot. 0018425 dell’1.4.2026 con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara per ritenuta anomalia dell'offerta, successiva conferma in autotutela e, con motivi aggiunti, aggiudicazione definitiva dei lotti 4 e 5
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'esclusione dalla procedura aperta relativa al Gruppo Servizi, lotti 4 e 5, disposta all'esito della verifica dell'anomalia dell'offerta, nonché il verbale della Commissione, la conferma dell'esclusione e le clausole del bando e del disciplinare che prevedevano la verifica obbligatoria dell'anomalia al raggiungimento dei quattro quinti del punteggio tecnico ed economico. Con motivi aggiunti, una delle ricorrenti ha impugnato anche l'aggiudicazione definitiva intervenuta nelle more e ne ha chiesto la sospensione, oltre al risarcimento del danno. Le censure riguardavano, in particolare, la ritenuta violazione dei minimi salariali e l'insufficiente e ambigua motivazione dell'esclusione, fondata sul disallineamento tra il costo della manodopera offerto e il costo medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza definire il merito delle impugnazioni. Ha ravvisato il periculum in mora perché la sopravvenuta aggiudicazione esponeva al rischio di progressiva esecuzione della commessa mediante la stipulazione dei contratti attuativi, compromettendo l'utilità della futura decisione e senza garantire la partecipazione della ricorrente in condizioni di parità. Ha ravvisato anche il fumus boni iuris, rilevando che la motivazione dell'esclusione non appariva sufficientemente chiara e univoca. In particolare, ha affermato che la violazione dei minimi salariali non può desumersi dal mero scostamento tra il costo della manodopera indicato nell'offerta e il costo medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali; inoltre, l'atto sembrava sovrapporre la verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi alla diversa valutazione dello scostamento dal costo medio orario tabellare. La stazione appaltante è stata quindi ordinata a riesaminare l'esclusione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarendo la ragione dell'esclusione, indicando i parametri utilizzati e, ove si tratti di scostamento dai costi tabellari ministeriali, attivando il necessario contraddittorio per consentire le giustificazioni. È stata confermata l'udienza pubblica del 9 luglio 2026 per la trattazione del merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023
violazione dei minimi salariali
La violazione dei minimi salariali non può essere desunta dal mero disallineamento tra il costo della manodopera indicato nell'offerta e il costo medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, valutata dal TAR alla luce del fumus boni iuris, del periculum in mora e della comparazione degli interessi.
Massime di principio
- Il mero scostamento tra il costo della manodopera indicato nell'offerta e il costo medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali non dimostra, di per sé, la violazione dei minimi salariali retributivi prevista dall'art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023.
- La motivazione del provvedimento di esclusione per anomalia deve distinguere chiaramente tra la violazione dei minimi salariali retributivi e il diverso scostamento rispetto al costo medio orario indicato nelle tabelle ministeriali; la loro sovrapposizione determina un possibile difetto di motivazione.
- Quando l'esclusione è motivata da scostamenti rispetto ai costi medi risultanti dalle tabelle ministeriali, la stazione appaltante deve consentire all'operatore economico il contraddittorio necessario per fornire le relative giustificazioni.
- In sede cautelare, la sopravvenuta aggiudicazione e il rischio di stipulazione dei contratti attuativi possono integrare il periculum in mora quando l'esecuzione progressiva della commessa rischi di rendere ineffettiva la decisione di merito e non sia stata assicurata la partecipazione dell'impresa esclusa in condizioni di parità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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