Cassazione Penale, Sentenza n. 22479/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna del Tribunale di Bologna (reato relativo agli artt. 56 e 628 c.p.). Denunciava inosservanza degli artt. 581 e 591 c.p.p. e censurava carenza e apparente formalità della motivazione della Corte d'appello, sostenendo che le deduzioni difensive contenevano ricostruzioni alternative e critiche idonee a mettere in discussione gli accertamenti di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della Corte d'appello per difetto di specificità dei motivi: le censure dell'appellante erano generiche e assertive, si limitavano a proposte di ricostruzioni alternative non supportate dalle risultanze istruttorie e non affrontavano puntualmente le argomentazioni decisive della sentenza di primo grado. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'appello deve enunciare in modo esplicito e argomentato le ragioni di censura; in mancanza l'appello è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Norma indicata quale titolo parziale del reato contestato in primo grado (tentativo). La decisione di cassazione non ha approfondito il merito di tale norma, perché il giudizio ha riguardato l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 628 cod. pen. (rapina)
Norma sostanziale contestata in primo grado (rapina). Anche su questo punto la Corte di Cassazione si è limitata a rilevare che l'appello non ha fornito censure specifiche sul percorso motivazionale del giudice di primo grado.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma violata; la Corte ha interpretato il quadro normativo collegato ai requisiti dell'atto di impugnazione nel senso che l'appello deve contenere motivi specifici e argomentati e non contestazioni meramente assertive.
art. 591 cod. proc. pen.
Reminiscente dei requisiti formali e di contenuto dell'atto di impugnazione: la Corte ha confermato che la mancanza di specificità e l'assenza di concreta confutazione del percorso motivazionale del giudice di primo grado rendono l'appello inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (equo importo di euro 3.000).
Massime di principio
- Un appello penale deve enunciare ragioni di censura esplicite, concrete e argomentate: deduzioni generiche o meri rilievi assertivi comportano inammissibilità.
- Non è sufficiente proporre ricostruzioni alternative dei fatti senza indicare specifici errori di fatto o di diritto o senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La funzione devolutiva dell'impugnazione esclude che l'appello diventi una semplice richiesta di rivalutazione globale del compendio probatorio; occorre dimostrare in che modo e perché le conclusioni del primo giudice siano viziati.
- La Corte può condannare l'appellante, oltre alle spese, al pagamento di somme a titolo di ammenda quando il ricorso è ritenuto inammissibile per profili di colpa nella scelta delle censure (art. 616 c.p.p.).
- In casi simili è consigliabile, nell'atto di appello, indicare espressamente punti di prova e passaggi logico-giuridici che si ritengono errati, fornendo argomentazioni puntuali e riferimenti alle risultanze processuali che supportino la censura.
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