Cassazione Civile, Ordinanza n. 22769/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da una persona che aveva stipulato, anni prima, una scrittura privata relativa a un appartamento sito in Portici con una società immobiliare. L’attrice sosteneva di aver posseduto l’immobile per oltre vent’anni e che il documento sottoscritto nel 1977 dovesse essere qualificato, alla luce del suo contenuto e del pagamento integrale del prezzo, come contratto definitivo di compravendita, idoneo a trasferire il possesso e a supportare l’accertamento dell’usucapione. I convenuti, chiamati nella qualità di eredi del soggetto indicato come avente causa dalla controparte, eccepivano in parte il difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse male interpretato le clausole della scrittura privata, privilegiando il dato formale della sua denominazione come "contratto preliminare di vendita" e trascurando il contenuto sostanziale, che a dire della ricorrente evidenziava un vero contratto definitivo di compravendita; la censura veniva articolata in più profili ma tutti diretti a contestare la qualificazione del negozio e la valutazione degli elementi testuali dell’accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha aderito alla proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla ricorrente e quella accolta dai giudici di merito, senza denunciare un effettivo vizio di violazione dei canoni ermeneutici o un omesso esame decisivo. Ha ribadito che l’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini attuali o per violazione dei criteri legali di interpretazione, mentre non è consentito chiedere una nuova lettura del regolamento negoziale quando quella adottata dal giudice di merito sia una delle interpretazioni plausibili. La Corte ha inoltre confermato la rilevanza del dato letterale, valorizzato dalla corte territoriale insieme ai criteri funzionale e di buona fede, e ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, dando atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
È richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che la censura in cassazione non può tradursi in una semplice richiesta di una diversa lettura del testo negoziale.
art. 1363 c.c.
Opera come criterio sistematico di interpretazione delle clausole, ma la sua violazione è configurabile solo se il giudice di merito ometta davvero il coordinamento delle clausole e non quando si contesti soltanto l’esito interpretativo.
art. 1366 c.c.
Richiamato quale criterio di buona fede nell’interpretazione, concorre insieme al dato letterale e agli altri canoni per ricostruire lo scopo pratico del contratto.
art. 1367 c.c.
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcun errore di diritto nell’interpretazione compiuta dal giudice di merito.
art. 1369 c.c.
La Corte richiama il criterio funzionale per individuare la causa concreta del negozio e ritiene che la decisione di merito sia coerente con tale parametro.
art. 1371 c.c.
È menzionato come criterio sussidiario residuale, ma la censura è ritenuta inidonea perché mira solo a sostituire la lettura della ricorrente a quella del giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
È la base del procedimento di definizione accelerata; la Corte condivide la proposta formulata in tale sede.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato ai vizi denunciabili nei ristretti confini dell’art. 360, non potendo trasformarsi in un terzo grado di merito sull’interpretazione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
- Non è ammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione degli artt. 1362 ss. c.c., si limiti a contrapporre una propria lettura del testo negoziale a quella ritenuta dal giudice di merito.
- Quando una clausola o un documento negoziale ammettono più interpretazioni plausibili, la scelta di una di esse da parte del giudice di merito non può essere censurata in cassazione solo perché un’altra lettura sia astrattamente possibile o magari preferibile.
- Nel qualificare il contratto il giudice deve valorizzare insieme il dato letterale, il criterio sistematico, la buona fede interpretativa e la funzione concreta dell’assetto di interessi perseguito dalle parti; il riferimento al titolo formale del documento non è di per sé decisivo, ma può essere un elemento significativo se coerente con il contenuto complessivo.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle clausole contrattuali, se la motivazione del giudice di merito resta plausibile e coerente con i canoni ermeneutici codicistici.
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