Sentenza n. 102/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 3309/2025, resa tra le parti, pubblicata il 21 novembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2382/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio del Comune e ordinato la conclusione del procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o la restituzione delle aree
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari di alcune aree avevano sollecitato il Comune ad avviare e concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oppure a disporre la restituzione dei beni, con liquidazione delle somme dovute. Il TAR aveva dichiarato illegittimo il silenzio e assegnato al Comune un termine per provvedere, nominando un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Il Comune ha appellato deducendo, con il primo motivo, che il TAR avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché, prima della conclusione del giudizio di primo grado, la Giunta comunale aveva autorizzato l'acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e l'area tecnica aveva adottato la determina n. 432 del 28 ottobre 2025, con acquisizione di una porzione dell'area, restituzione di ulteriori mappali non trasformati e liquidazione delle somme dovute per legge. Le parti intimate non si sono costituite in appello.
La decisione
Il CGARS ha accolto il primo motivo d'appello, ritenendo erroneamente non considerata dal TAR la determina comunale n. 432 del 28 ottobre 2025. La delibera della Giunta comunale e la successiva determina avevano concluso il procedimento acquisitivo: il Comune aveva acquisito, ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la porzione dell'ex particella 214 del foglio 7, aveva restituito le aree non trasformate e aveva liquidato le somme dovute. Poiché l'attività amministrativa richiesta era stata quindi eseguita prima della definizione del giudizio di primo grado, il giudice d'appello ha riformato la sentenza del TAR e dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Gli ulteriori motivi d'appello sono stati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate. Il Collegio ha inoltre ritenuto possibile pronunciare sentenza in forma semplificata nonostante il mancato avviso ex art. 60 c.p.a., non ravvisando pregiudizi al diritto di difesa, dato che il Comune era vittorioso e le parti appellate non si erano costituite.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione disciplina l'acquisizione sanante delle aree occupate senza titolo; nel caso deciso, l'adozione del provvedimento acquisitivo, insieme alla restituzione delle aree non trasformate e alla liquidazione delle somme dovute, ha comportato la conclusione dell'attività amministrativa richiesta dai proprietari.
art. 117 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio è destinato a cessare quando, prima della definizione della controversia, l'amministrazione conclude il procedimento oggetto della sollecitazione.
art. 60 c.p.a.
La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata anche senza il preventivo avviso quando, in concreto, non risulti leso il diritto di difesa delle parti.
art. 15, comma 3, lett. a), legge regionale n. 44/1991
La norma è stata richiamata quale base dell'autorizzazione della Giunta comunale all'area tecnica per procedere all'acquisizione dell'area.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo richiesto dal privato, intervenuta prima della definizione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'amministrazione abbia provveduto mediante acquisizione di una parte dei beni, restituzione delle aree non trasformate e liquidazione delle somme dovute.
- L'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo prima della decisione del giudizio di primo grado deve essere considerata dal giudice; la sua omessa valutazione giustifica la riforma della sentenza che abbia ordinato all'amministrazione di provvedere sul silenzio.
- La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata senza l'avviso previsto dall'art. 60 c.p.a. quando, avuto riguardo alla posizione processuale delle parti, l'omissione non incide concretamente sui diritti di difesa, in particolare se l'appellante è vittorioso e le parti appellate non si sono costituite.
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