Cassazione Penale, Sentenza n. 18206/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva domandato la riabilitazione (istanza del 21.7.2025) dopo una condanna per bancarotta fraudolenta con pronunce conclusive della Corte di Cassazione del 24.6.2019 (accertamento della responsabilità e determinazione della pena) e con successiva decisione sulle pene accessorie divenuta definitiva il 25.7.2023. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo non decorso il triennio previsto dall'art. 179 c.p. La difesa ha dedotto che il dies a quo per il computo del triennio è il passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente pronunciato sulla responsabilità penale e sulla determinazione della pena (24.6.2019) e che il successivo giudicato sulle pene accessorie è irrilevante ai fini del decorso del termine; ha inoltre censurato vizi di procedimento e di composizione dell'organo giudicante.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la decisione sull'istanza. La Corte ha motivato l'annullamento non sul merito della riabilitazione ma per un vizio procedurale: il provvedimento di inammissibilità era stato emesso de plano non dal Tribunale collegiale competente (art. 678 comma 1-bis c.p.p.) bensì dal solo Presidente, violando le norme sulla costituzione dell'organo giudicante. Per tale ragione non è stata possibile la riqualificazione dell'impugnazione in opposizione e si è ordinata la rimessione al giudice competente.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sulla riabilitazione e dispone che il Tribunale proceda secondo le forme previste dall'art. 667, comma 4; implica che la decisione deve essere resa dall'organo giurisdizionale competente e non da un singolo magistrato se la legge richiede la composizione collegiale
art. 667 cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia de plano, senza formalità, con ordinanza comunicata al PM e notificata all'interessato; nei casi disciplinati da questo comma il rimedio previsto è l'opposizione avanti il medesimo giudice, salvo profili di identità dell'organo
art. 666 cod. proc. pen.
Regola l'udienza camerale e le pronunce impugnabili con ricorso per cassazione; la giurisprudenza precisa l'interazione con l'art. 667 c.4 e la diversa procedura applicabile nelle materie di esecuzione
art. 179 cod. pen.
Stabilisce il termine triennale per la riabilitazione; la Corte rileva che il dies a quo per il computo deve essere il passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente pronunciato sulla responsabilità e sulla determinazione della pena, non il successivo giudicato sulle pene accessorie
art. 216 r.d. n. 267 del 1942
Disciplina le pene accessorie contemplate nel codice fallimentare; le pronunce definitive su tali pene possono essere distinte dalla pronuncia che accerta la responsabilità e quantifica la pena principale
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come violata; la censura sostiene che il computo del termine processuale in materia di riabilitazione è stato erroneamente calcolato non tenendo conto del passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la pena principale
art. 548 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come violata nella impostazione del dies a quo; la Corte riprende l'argomento che il termine decorre dalla sentenza che ha definitivamente accertato responsabilità e pena
Massime di principio
- Il termine triennale per la riabilitazione (art. 179 c.p.) decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente pronunciato sulla responsabilità penale e sulla determinazione della pena principale; il successivo passaggio in giudicato relativo a pene accessorie, in linea di principio, non sospende o sposta il dies a quo per la riabilitazione
- Le istanze di riabilitazione devono essere decise dall'organo giudicante competente secondo la composizione prevista dalla legge (Tribunale di sorveglianza collegiale quando richiesto); decisioni emesse da un singolo magistrato in violazione della competenza di organo devono essere annullate e gli atti rimessi al giudice competente
- Nelle materie disciplinate dall'art. 667 c.4 c.p.p. la pronuncia de plano è impugnabile tramite opposizione avanti lo stesso giudice, ma tale rimedio opera solo se sussiste l'identità dell'organo che ha emesso il provvedimento; se la composizione è irregolare la via dell'opposizione non è applicabile e il rimedio corretto può essere l'annullamento e la rimessione
- Se il provvedimento di inammissibilità contiene vizi procedurali rilevanti (es. vizio di costituzione dell'organo), la Corte di legittimità può annullarlo senza rinvio e disporre la trasmissione al giudice competente affinché decida nuovamente sull'istanza
- In pratiche analoghe al fine di valutare la decorrenza dei termini per la riabilitazione è necessario identificare quale pronuncia abbia accertato in via definitiva la responsabilità e la determinazione della pena principale; è opportuno allegare e documentare le date di passaggio in giudicato delle varie pronunce per evitare contestazioni sulla decorrenza
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