Sentenza n. 3692/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 29 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la concreta pretesa dedotta dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese e di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato, anche qualora le spese di lite siano compensate.
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