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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13759/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo presupposto e della successiva fase esecutiva. In sede monitoria la Corte d’appello aveva liquidato un indennizzo, poi revocato in opposizione e rideterminato in misura inferiore; all’esito del rinvio la liquidazione è stata ulteriormente fissata in euro 3.200,00 per ciascun richiedente. I ricorrenti hanno impugnato solo il capo sulle spese del decreto emesso in sede di rinvio, lamentando: (1) violazione degli artt. 5-ter l. n. 89/2001 e 92 c.p.c., per avere il giudice ravvisato una soccombenza reciproca senza adeguata motivazione e per avere compensato integralmente le spese dei gradi di opposizione, cassazione e rinvio; (2) violazione degli artt. 91, 92, 324, 336 e 384 c.p.c., assumendo che sulle spese della fase di opposizione si fosse formato giudicato interno e che, comunque, il giudice del rinvio non potesse adottare una regolazione deteriore rispetto a quella già statuita in assenza di impugnazione del Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la regolazione delle spese. Ha affermato che il giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 è una fase del medesimo procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione, e che, una volta revocato il decreto monitorio, le spese devono essere regolate sull’intera vicenda processuale, in modo unitario e globale, considerando tutti i gradi. Ha inoltre precisato che la riduzione dell’indennizzo richiesto in un unico capo non integra reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese sulla base di quel solo dato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto è stato cassato nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89

    l’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento di equa riparazione.

  • art. 3, comma 5, l. 24 marzo 2001, n. 89

    in caso di revoca del decreto monitorio, viene meno il capo sulle spese liquidate nella fase monitoria e le spese vanno regolate sull’intera vicenda processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese vanno poste a carico della parte soccombente secondo una valutazione unitaria e globale dell’esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione presuppone i requisiti di legge; la mera riduzione dell’indennizzo richiesto in un’unica domanda non integra reciproca soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione e alla dedotta erronea gestione del capo spese.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto giudicato interno sulle spese della fase di opposizione.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della riforma/cassazione sul capo spese.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, l’opposizione al decreto monitorio è una fase interna del medesimo giudizio e non un’impugnazione autonoma: la regolazione delle spese deve quindi considerare l’intero processo, non solo la fase di opposizione.
  • Se il decreto monitorio viene revocato, il capo sulle spese della fase monitoria non resta autonomamente stabile e le spese devono essere nuovamente liquidate in modo complessivo.
  • La soccombenza reciproca non può essere ravvisata nel solo fatto che una domanda unica sia accolta solo parzialmente: in tal caso, di regola, si valuta una soccombenza complessiva, non reciproca.
  • La riduzione dell’indennizzo richiesto in un giudizio di equa riparazione non comporta, di per sé, parziale soccombenza dell’istante tale da legittimare la compensazione delle spese.
  • Il giudice che riformi o modifichi la decisione sul merito deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l’esito globale della lite, evitando criteri frammentati per singolo grado quando il procedimento va considerato unitariamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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