Sentenza del 04/04/2018 n. 8282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle sottostanti. Il motivo principale riguardava il fatto che la CTR aveva dichiarato irricevibili i documenti depositati in appello per dimostrare la regolare notifica delle cartelle, ritenendoli tardivi. Equitalia ha inoltre contestato il mancato esame del difetto parziale di giurisdizione tributaria per i crediti non tributari e l'ammissibilità della domanda di annullamento delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consenta alle parti di produrre liberamente nuovi documenti anche in appello, compresi quelli già esistenti in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili in questa sede, ma potranno essere riproposti davanti al giudice del rinvio. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, affinché esamini la documentazione sulla notifica delle cartelle e l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione. Anche la liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di appello, sebbene preesistenti al giudizio di primo grado.
La norma costituisce una disciplina speciale del processo tributario e permette la produzione documentale in appello senza le preclusioni previste dal processo civile ordinario. Pertanto, la CTR non poteva dichiarare irricevibili i documenti prodotti da Equitalia solo perché depositati in secondo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
La disciplina del processo tributario prevale, in quanto speciale, sulle norme del codice di procedura civile incompatibili.
La disposizione giustifica la prevalenza dell'art. 58, comma 2, del decreto sul regime generale dell'art. 345 c.p.c. in materia di produzione di nuovi documenti in appello.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono state richiamate come norme che consentono di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge e, secondo la formulazione allora applicabile, l'omesso esame o la carenza della motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi in appello è generalmente ammessa anche quando i documenti erano già disponibili in primo grado, purché siano depositati secondo le modalità e i termini processuali applicabili.
- Il giudice tributario non può rifiutare tali documenti qualificandoli automaticamente come tardivi o irricevibili sulla sola base della loro preesistenza o del mancato deposito in primo grado.
- Quando la prova della notifica delle cartelle è decisiva per la legittimità di un atto consequenziale, come un preavviso di fermo, il giudice deve esaminare la documentazione prodotta per dimostrare la notifica.
- Le contestazioni relative alla giurisdizione devono essere valutate distinguendo la natura tributaria da quella non tributaria dei crediti iscritti a ruolo; la questione può essere rimessa al giudice del rinvio se non è stata adeguatamente esaminata.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla controversia: comporta la necessità di un nuovo esame da parte del giudice indicato, che dovrà valutare nuovamente le prove e le questioni ancora rilevanti.
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