Sentenza n. 3894/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - delle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5203/2024 pubblicata in data 25 novembre 2024, n. 1232/2025 pubblicata in data 17 marzo 2025 e n. 4139/2025 pubblicata in data 2 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, quanto al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5203/2024 e n. 1232/2025, nonché della sentenza indicata come n. 4139/2025, deducendo che tali pronunce, passate in giudicato e notificate al Ministero, avevano condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non avrebbe corrisposto le somme dovute. È stata quindi chiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi euro 3.065,51, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il giudice ha rilevato che la sentenza n. 4139/2025 non risultava agli atti ed era indicata come sostituita dalla sentenza n. 2830/2025.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha verificato che le sentenze n. 5203/2024 e n. 1232/2025 erano passate in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., erano state notificate all’Amministrazione in copia conforme e che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, euro 1.579,23, pari alle spese liquidate nelle due sentenze effettivamente documentate. La pretesa riferita alla sentenza n. 4139/2025 è stata esclusa perché il relativo provvedimento non era stato prodotto in giudizio. Il TAR ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudice ha utilizzato la disposizione per ritenere comprovato il passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Milano n. 5203/2024 e n. 1232/2025, sulla base dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve trascorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.
art. 474 c.p.c.
La sentenza munita di attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo notificabile ai fini del decorso del termine dilatorio.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di condanna contenute in una sentenza passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il difensore è legittimato a chiedere in ottemperanza il pagamento diretto delle somme liquidate a suo favore.
- In sede di ottemperanza, l’accoglimento della domanda deve essere limitato ai titoli giudiziali effettivamente prodotti e documentalmente verificabili; la mancata produzione della sentenza posta a fondamento della pretesa impedisce di ordinarne l’esecuzione.
- In caso di perdurante inottemperanza dopo il termine assegnato all’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore e alla previa scadenza del termine per l’adempimento.
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