Sentenza del 27/02/2017 n. 756 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - istanza di disapplicazione di norma antielusiva - art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600/73 - impugnabilità - Commissioni tributarie - non è ammessa - atto amministrativo definitivo - non è tale - rilevanza esterna - non sussiste - vincolo per il contribuente - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l’impugnabilità immediata del provvedimento. Esso non costituisce un atto amministrativo definitivo con autonoma rilevanza esterna e non vincola il contribuente, che può decidere se conformarsi o meno all’indicazione dell’Amministrazione. Il contribuente potrà eventualmente contestare la questione impugnando il successivo atto di accertamento. La decisione richiama Cass. n. 5843/2012 ed è difforme da Cass. n. 8663/2011.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di impugnare davanti alle Commissioni tributarie il provvedimento con cui il Direttore regionale delle entrate aveva dichiarato improcedibile l’istanza di disapplicazione della norma antielusiva prevista dall’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. La questione riguardava la natura del provvedimento e la sua eventuale definitività e rilevanza esterna.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
istanza di disapplicazione di una norma antielusiva
Il provvedimento adottato sull’istanza, inclusa la dichiarazione di improcedibilità, non è autonomamente impugnabile davanti alle Commissioni tributarie quando non presenta carattere definitivo, autonoma rilevanza esterna o efficacia vincolante per il contribuente.
Massime di principio
- Un atto dell’Amministrazione finanziaria è normalmente impugnabile autonomamente solo se produce effetti definitivi e immediati nella sfera giuridica del contribuente.
- Il provvedimento che si limita a esprimere una valutazione preliminare o a dichiarare improcedibile un’istanza, senza imporre direttamente un obbligo tributario, non è di regola un atto autonomamente impugnabile.
- Il contribuente può non conformarsi all’indicazione ricevuta e far valere le proprie ragioni in occasione dell’eventuale successivo avviso di accertamento.
- La tutela giudiziale può quindi essere differita al momento in cui l’Amministrazione emette un atto impositivo concretamente lesivo.
- La non impugnabilità immediata non elimina il diritto di difesa, ma impedisce di anticipare il contenzioso contro un atto privo di effetti definitivi e vincolanti.
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