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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, rideterminando l'IVA dovuta da una società attiva nel recupero e commercio di materiali preziosi. L'Ufficio contestava l'applicazione del regime del reverse charge, ritenendo invece dovuto il regime del margine, con conseguente maggiore imposta e sanzioni. Dopo il primo contenzioso e un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato con rinvio perché non erano state compiute le necessarie verifiche sulla natura, funzione e purezza dei beni ceduti, il giudice di rinvio aveva comunque accolto la tesi della contribuente, affermando che i beni non erano d'occasione e che i materiali rispondevano ai requisiti di purezza previsti per l'inversione contabile, ritenendo altresì non fornita prova contraria dall'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: violazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 36 d.l. 41/1995, per erronea applicazione dei criteri distintivi tra reverse charge e regime del margine; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché il giudice di rinvio non aveva accertato la natura concreta dei beni ceduti e aveva trascurato elementi fattuali rilevanti già evidenziati in giudizio; violazione dell'art. 2697 c.c., per avere invertito o comunque mal applicato l'onere della prova, gravando l'Ufficio della dimostrazione della non conformità dei materiali anziché verificare compiutamente gli elementi posti a base della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, rilevando che il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi già fissati dalla precedente sentenza di legittimità e non ha svolto gli accertamenti necessari per stabilire se le operazioni di cessione fossero assoggettabili al regime dell'inversione contabile oppure al regime del margine. In particolare, la sentenza impugnata è stata censurata perché ha limitato l'analisi al dato del "materiale d'oro", senza verificare in concreto la natura, lo stato, la funzione e il tenore/purezza dei beni, né se si trattasse di beni d'occasione o di materiali destinati alla fusione. È quindi disposta la cassazione della decisione con rinvio a diversa composizione della Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Abruzzo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale della contribuente, relativo alla compensazione delle spese, resta assorbito.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione disciplina l'inversione contabile per determinate cessioni di oro e materiali assimilati; la sua applicazione richiede una verifica concreta dei requisiti del bene, in particolare del tenore/purezza e della riconducibilità alla categoria prevista dalla norma.

  • art. 36 d.l. 23 febbraio 1995, n. 41

    È richiamato quale fonte del regime del margine; la Corte ribadisce che la sua applicabilità dipende dalla concreta natura dei beni ceduti e dalla loro qualificazione come beni d'occasione o meno.

  • Direttiva 98/80/CE

    È richiamata quale riferimento unionale del meccanismo di inversione contabile in materia di oro industriale.

  • Direttiva 2006/112/CE

    È richiamata come quadro unionale dell'IVA e dei regimi speciali applicabili alle cessioni di oro e ai beni usati.

  • art. 311 direttiva 2006/112/CE

    La nozione di beni d'occasione richiede beni mobili materiali suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, diversi da oggetti d'arte, antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose.

  • art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE

    È richiamato per individuare l'ambito del reverse charge sulle cessioni di oro e per collegarlo al rischio di frodi fiscali connesso al tenore di oro del bene.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sui punti decisivi della controversia integra vizio di nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova va ripartito secondo i fatti costitutivi e impeditivi della pretesa; la sentenza impugnata è censurata perché ha richiesto una prova non coerente con il corretto accertamento dei presupposti fiscali.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nei contenziosi IVA relativi alla cessione di metalli preziosi, la scelta tra reverse charge e regime del margine non può essere effettuata in astratto sul solo dato del "materiale d'oro", ma richiede un accertamento concreto sulla natura, funzione, stato e purezza del bene ceduto.
  • Il regime dell'inversione contabile si applica in relazione a beni che presentano i requisiti normativi e un tenore di oro rilevante secondo la disciplina di settore; il giudice deve verificare specificamente tali presupposti prima di confermare la pretesa fiscale o l'esenzione/agevolazione invocata dal contribuente.
  • Il regime del margine presuppone che i beni siano qualificabili come beni d'occasione, cioè beni mobili materiali suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, con funzionalità autonoma rispetto al materiale di cui sono composti; se il bene è destinato alla trasformazione o alla fusione, non ricorre la nozione di bene d'occasione.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al decisum rescindente e compiere tutti gli accertamenti specificamente indicati dalla Corte di cassazione; la mera ripetizione di formule o di conclusioni non accompagnate da verifiche fattuali integra violazione del mandato conferito dal giudice di legittimità.
  • L'onere di prova va allocato in coerenza con i fatti costitutivi del regime fiscale invocato: non è sufficiente affermare in modo generico la conformità o non conformità dei materiali, occorrendo una dimostrazione puntuale degli elementi rilevanti ai fini della disciplina IVA applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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